con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17/01/2013 si completa finalmente il quadro delle disposizioni attuative concernenti gli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, includendo tutti gli operatori della rete distributiva: si tratta di un ulteriore passo verso la piena liberalizzazione del comparto della distribuzione a tutto vantaggio del Consumatore.
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Premessa.
L’articolo 51 – Misure per la conoscibilità dei prezzi di carburanti della legge 23 luglio 2009 n.99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia1, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, prevede: l’obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al predetto dicastero i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
L’obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:
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alla comunicazione iniziale;
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a comunicazioni successive, con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;
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alla comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
La norma prevede, poi, che il Ministro dello sviluppo economico provveda, con proprio decreto, a definire le modalità di comunicazione dei prezzi da parte dei gestori nonché la loro pubblicazione nel sito del Ministero, ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori.
Per gli aspetti sanzionatori, relativi alla omessa comunicazione ovvero adozione di prezzi non conformi al dichiarato, la norma rinvia, in chiusura, all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L’obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico è stato, successivamente, disciplinato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 20102.
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Gli obblighi di comunicazione.
Con il citato DM 15 ottobre 2010 sono stati, quindi, disciplinati i predetti obblighi di comunicazione.
Nel dettaglio, con riguardo all’ambito di applicazione e decorrenza, l’articolo 1 precisa che per gli stessi si debba fare esclusivo riferimento ad una sola modalità di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato ovvero, se tale forma è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore.
La norma prevede comunque la possibilità di comunicare, su base volontaria, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale c.d. tipizzato.
Le comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Ciò posto, il DM stabilisce il seguente ordine di gradualità:
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prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti, a decorrere dal 1° febbraio 2011;
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prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonché al gpl ed al metano, a decorrere dalla data fissata con successivi analoghi decreti e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita;
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prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, anche in questo caso a decorrere dalla data fissata con successivi analoghi decreti e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita
L’articolo 2 del DM in esame disciplina, poi, le modalità di comunicazione, prevedendo l’obbligo per i gestori di:
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indicare ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate;
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inviare la comunicazione esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello Sviluppo Economico, mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall’indirizzo internet www.osservaprezzi.it a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione.
La trasmissione delle comunicazioni attraverso forme diverse da quelle previste costituisce, comunque, un inadempimento dell’obbligo.
Solo nel caso in cui il servizio risulti inattivo, purché tale situazione risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni possono essere inviate mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione.
I dati comunicati sono immediatamente pubblicati sul sito dell’osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, prevedendo la possibilità di “plurime modalità e criteri di ricerca” da parte dei consumatori.
I prezzi sono pubblicati attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore.
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Il decreto ministeriale 17 gennaio 2013.
Come detto, il citato decreto 15 ottobre 2010, nel definire la decorrenza degli obblighi di comunicazione, aveva stabilito che con successivi analoghi decreti attuativi sarebbero state fissate le date di decorrenza con riguardo ai prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per tutti gli altri distributori.
In attuazione di quanto sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, quindi, emanato il decreto 17 gennaio 20133 laddove all’articolo 1 si prevedono le seguenti decorrenze all’obbligo di comunicazione:
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dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito internet istituzionale del Ministero, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono gpl o metano, o anche gpl o metano, ed ai relativi prezzi;
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dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono benzina o gasolio con modalità self service, o anche con modalità self service, durante l’intero orario di apertura ed ai relativi prezzi:
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dal centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione per tutti i restanti distributori della rete stradale statale, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita;
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dal centoottantesimo giorno successivo alla pubblicazione per tutti i restanti distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita.
Ferma restando, ovviamente, la possibilità di anticiparle su base volontaria.
L’articolo 2 apporta, poi, delle modifiche al decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 prevedendo la:
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sostituzione dell’indirizzo internet www.osservaprezzi.it con https://carburanti.mise.gov.it/, fermo restando la possibilità di ulteriori aggiornamenti mediante apposita comunicazione attraverso il sito istituzionale del Ministero;
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sospensione dell’obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata, fermo restando che non costituisce inadempimento all’obbligo di comunicazione dei prezzi la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero risulti inattivo, purché attestato da apposita informazione nel sistema telematico.
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Conclusioni
Il decreto ministeriale di gennaio, concludendo l’emanazione delle disposizioni attuative previste dalla delega di cui all’articolo 51 della legge 99/2009 si inserisce, pienamente, nel processo di trasparenza avviato Legislatore fiscale nel comparto delle accise in genere, nella distribuzione di carburante in particolare, al fine di rendere maggiormente competitivo il settore dell’oil a tutto vantaggio del consumatore4.
Nel mercato della distribuzione dei carburanti sono state, di fatti, adottate, negli ultimi anni, diverse misure di liberalizzazione che hanno consentito l’ingresso di nuovi operatori5.
Il livello di ristrutturazione della rete risulta, pur tuttavia, ancora carente come evidenziato anche dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione AS 988 del 2 ottobre 2012, recante “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013”6, laddove si auspica:
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la previsione del potere sostitutivo di Regioni e Governo nella chiusura, da parte dei Comuni, degli impianti incompatibili;
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l’eliminazione delle restrizioni all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti;
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l’istituzione di un sistema che consenta al consumatore di verificare i prezzi effettivi praticati dagli esercenti in tempo reale.
Il DM appena pubblicato fornisce risposta esauriente quantomeno all’ultima osservazione dell’Authority.
23 marzo 2013
Fabrizio Stella e Nicola Monfreda
NOTE
1Pubblicata nella G.U. 31 luglio 2009, n. 176.
2Pubblicato nella G.U. 26 novembre 2010, n. 277.
3 Pubblicato nella G.U. 15 marzo 2013, n. 63, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2013.
4Per un approfondimento sul tema sia consentito in rinvio, degli stessi autori, in questa rivista, a: Il Decreto Legge “Misure urgenti per la crescita del Paese”: semplificazione per il settore petrolifero e maggiore tutela per gli operatori del settore, il 22 giugno 2012; Apertura nel mercato della logistica oil, il 24 dicembre 2012; Comparto delle Accise: le novità fiscali introdotte “a fine legislatura” in vigore dal 2013, il 18 gennaio 2013; Logistica oil: finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle scorte petrolifere, licenziato, all’esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012, il 23 febbraio 2013.
5 Sul punto, sia consentito il rinvio, di F. Stella, M. Giua e G.A. Conteduca, a Decreto Cresci Italia: deregulation per la distribuzione del carburante tra giacenze di prodotto e criticità fiscali, in il fisco, n.26/2012.
6 Consultabile nel sito www.agcm.it .