La Riforma Fiscale ha riscritto il regime delle perdite fiscali e sembra aver alleggerito i vincoli al commercio delle cosiddette bare fiscali: vediamo gli spiragli al recupero delle perdite nelle fusioni e nelle scissioni. In merito ai conferimenti l’eventuale conferimento di un ramo d’azienda in perdita fiscale ma con positivo valore economico in favore di una conferitaria in utile, non dovrebbe far scattare nessuna verifica in capo alle società coinvolte nell’operazione di conferimento.
Il D.Lgs. 192/2024, pubblicato in G.U. il 16/12/2024, ha introdotto importanti novità in ambito operazioni straordinarie di impresa ed in particolare ha modificato in parte il regime di circolazione delle perdite fiscali in ambito fusioni societarie (ex art. 172, commi 7,-7bis Tuir), scissioni societarie (ex. art. 173, comma 10 Tuir), conferimenti d’azienda (ex art. 176, comma 5-bis Tuir), change of control (art. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter) e da ultimo all’interno di gruppi societari (art. 84, commi 3 e ss. Tuir).
Fusione societaria e riporto delle perdite fiscali
In ambito fusioni societarie (ma il discorso viene mutuato anche in materia di scissioni e scorpori seppure con alcune leggere differenze) la disciplina di riferimento richiede la verifica del superamento di un test di vitalità e di un test sul patrimonio netto in riferimento alla società che riporta perdite:
- Test di vitalità: nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione produce effetto, nonché nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia giuridica dell’operazione (c.d. periodo interinale), devono essere rispettati dalla società che riporta le perdite i seguenti parametri “economici”:
- I Ricavi e prov