CPB e ravvedimento speciale: si allungano i termini per l’accertamento

Quali sono i nuovi termini di accertamento per chi ha aderito al CPB e al successivo ravvedimento speciale? L’incrocio di normative può generare dubbi che cerchiamo di risolvere con questo approfondimento.

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Come è noto, l’art.2-quater, introdotto in sede di conversione in Legge 143/2024, del D.L. 113/2024, ha consentito ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

La norma ha consentito di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (sono esclusi coloro che applicano il regime forfetario). Tale disposizione ha poi trovato provvedimento attuativo da parte del Direttore dell’agenzia delle Entrate (prot. n. 403886 del 4 novembre 2024).

Eseguito il versamento in unica rata, ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti aderenti, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art.39, del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate.

CPB e ravvedimento speciale: si allungano i termini per l’accertamento

Contemporaneamente è stato previsto un complesso sistema di proroghe, che naturalmente si intrecciano con gli ordinari termini di decadenza di cui all’art.43 del D.P.R.n.600/1973 e all’art.57 del D.P.R.n.633/1972, e delle altre norme sparse – a macchia di leopardo – che allungano ovvero riducono gli ordinari termini.

A fronte della nuova disposizione introdotta è stata prevista – per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il ravvedimento – la proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art.43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art.57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità ravveduta. Per gli stessi soggetti, in ogni caso, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

I nuovi termini di decadenza

Soggetti ISA che aderiscono al CPB e che adottano il ravvedimento speciale

Soggetti ISA che aderiscono solo al CPB

I termini di decadenza per l’accertamento, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027

I termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Pertanto, per i soggetti ISA i termini di decadenza per l’annualità 2018, scadenti il 31 dicembre 2024, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Norma che va coordinata con il beneficio premiale – riduzione di 1 anno – per i soggetti affidabili con un punteggio pari almeno a 8.

Sul punto, rileviamo che in risposta a un’interrogazione parlamentare del 27 novembre 2024 in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati (n.5-03163) sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito. In particolare è stato affermato, a risposta scritta, che

“per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga. Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza– per i medesimi contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025. Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d’imposta 2019”.

Il nuovo CPB per gli anni 2025/2026

L’art.12-ter, comma 17, del D.L.n.84/2025, convertito con modificazioni in L. 108/2025, ha previsto, in deroga all’art.3, comma 3, della L. 212/2000 – per i soggetti a cui si applicano gli ISA, che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il nuovo regime di ravvedimento di cui al comma 1, dell’art.12-ter, del D.L.n.84/2025, conv. con modif. in L.n.108/2025 – la proroga al 31 dicembre 2028 dei termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’art.43 del D.P.R.n.600/1973 e all’art.57 del D.P.R.n.633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento.

In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui al medesimo art.43 del D.P.R.n.600/1973 e al medesimo art. 57 del D.P.R.n.633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

In pratica, la proroga fa il copia e incolla della precedente disposizione sopra vista – comma 14, dell’art.2-quater, inserito in sede di conversione in L. 143/2024, del D.L. 113/2024 – e di conseguenza:

  • per i soggetti Isa che godono del premiale, che aderiranno al CPB 2025/2026, il 2019 è un anno non più accertabile;
  • per i soggetti Isa che godono della riduzione dei termini di cui all’art.3, del D.Lgs.n.127/2015, come modificato dall’art. 1, comma 909, della L. 205/2017 – norma che adesso prevede degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, sussistendone i presupposti, disponendo la riduzione dei termini di decadenza di due anni (la riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’art.1, del citato D.Lgs.n.127/2015 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22, del D.P.R.n.633/1972 – commercio al minuto ed attività assimilate -, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art.2, comma 1, dello stesso D.Lgs.n.127/20154), che aderiranno al CPB 2025/2026, il 2020 è un anno non più accertabile.

 

Le possibilità di riduzione dei termini di accertamento

Segnaliamo la  risposta all’interpello n.331/2021: la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del D.Lgs.n.127/2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:

  1. documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda (si veda la circolare n. 3/E/2020, punto 1.2, nonché l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs.n.127/2015 come in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  2. garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500. Viene, inoltre, evidenziato che restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal DM 4 agosto 2016 e, quindi: la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi; la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini; l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto.

Si veda anche la risposta all’interpello n. 404/2022, in ordine alle “modalità di pagamento” a mezzo RIBA e MAV, RIBA e MAV. Secondo gli estensori dell’interpello in esame, pur se dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo (DM 4 agosto 2016), sembra potersi desumere la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento, “è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità”. Infatti, i RIBA che i MAV transitano a mezzo di intermediazione bancaria, e contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4 agosto 2016.

NdR: lo sapevi che c’è la possibilità di ridurre di due anni i termini per i controlli delle dichiarazioni dei redditi? Vedi: Modello Redditi 2025: come indicare la  riduzione dei termini di decadenza dall’accertamento

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Roberto Pasquini

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