Il Ministero dell’Interno chiarisce come negli enti locali il compenso dei revisori contabili, spesso commercialisti, non si limiti al solo importo base, ma possa includere maggiorazioni legate a spese e funzioni aggiuntive. La determinazione finale spetta esclusivamente alla delibera di nomina, rendendo essenziale il ruolo discrezionale dell’ente.
Compensi dei revisori negli enti locali
Il Dipartimento Affari Interni Territoriali (DAIT) del Ministero dell’Interno, in risposta a un quesito posto da un Segretario provinciale, ha fornito un’interessante risposta in relazione ai compensi dei revisori legali negli enti locali, incarichi spesso ricoperti da commercialisti, che di seguito analizziamo.
L’organo di revisione economico-finanziaria: la scelta
Con il D.L. n. 138/2011 è stato introdotto un nuovo criterio di nomina degli Organi di Revisione degli enti locali.
La nomina non viene più effettuata dal Consiglio Comunale, ma a decorrere dal DM attuativo (D.M. 15 febbraio 2012, n. 23) si effettua un’estrazione fra coloro i quali risultano iscritti nell’ elenco dei Revisori degli Enti locali, tenuto dal Ministero dell’Interno, a cui si accede attraverso domanda on-line.
Le tipologie di enti interessate sono tutti gli enti territoriali province, comuni, comunità montante e unioni di comuni.
A tale Registro possono iscriversi sia coloro che sono iscritti al precedente Registro dei Revisori Legali sia gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC).
Va precisato che l’iscrizione ha valore territoriale regionale in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
Il registro è suddiviso in tre fasce composte da:
- iscritti che vantano almeno due anni di anzianità al registro Revisori Legali o all’Odcec ed hanno espletato almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica nel periodo tra 1 gennaio – 30 novembre dell’anno precedente;
- iscritti che vantano almeno cinque anni di anzianità al registro Revisori Legali o all’ Odcec, ed hanno espletato almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica nel periodo tra 1 gennaio – 30 novembre dell’anno precedente e devono aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni.
- iscritti che vantano almeno dieci anni di anzianità al registro Revisori Legali o all’ Odcec, ed hanno espletato almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e hanno svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione.
Durata, revoca e incompatibilità
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della del