Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un avviso anticipato della procedura esecutiva, attraverso cui il contribuente viene informato della pretesa dell’ente impositore. Pur non essendo sempre elencato tra gli atti impugnabili, può essere contestato davanti al giudice tributario, permettendo di tutelare tempestivamente i propri diritti e chiarire la legittimità della richiesta.
Preavviso di fermo amministrativo: impugnabilità dinanzi al giudice tributario e criteri giurisprudenziali
Il preavviso di fermo amministrativo è ammissibile e impugnabile dinanzi al giudice tributario, in quanto è legittima la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti elencati nel citato art. 19 D.Lgs n. 546/1992, che contiene un elenco tassativo degli atti impugnabili che comunque va impugnato in modo estensivo (CGT 1° gr. Salerno n. 2587/2025).
Natura giuridica e funzione del fermo amministrativo
Relativamente alla natura giuridica del fermo amministrativo emerge che lo stesso è un atto mediante cui gli enti impositori attuano la riscossione coattiva di crediti insoluti.
L’iter procedurale contempla la notifica della cartella esattoriale e successivamente (decorso il termine di 60 giorni) il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili; nell’ambito della stessa procedura è previsto l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo (atti aventi ad oggetto la natura del debito); è disciplinato dall’art. 86 DPR n. 602/1973, il quale prevede che l’Agente della Riscossione deve inviare tale comunicazione almeno 30 giorni prima della effettiva iscrizione del fermo.
In sostanza il preavviso è l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti della procedura amministrativa (Cfr. nota n. 57413 del 9/04/2003 Ag. Entrate). e rappresenta l’atto diretto ad assicurare u