Facciamo il punto sulle agevolazioni fiscali per conferimenti e donazioni di partecipazioni di controllo, strumenti chiave per tutelare il passaggio generazionale e l’integrità dei complessi aziendali. Tra interpretazioni contrastanti, holding patrimoniali e società operative, la normativa ha seguito un percorso complesso, fino alla recente riforma dell’imposta sulle donazioni, che chiarisce presupposti e condizioni per accedere ai benefici.
Donazioni e conferimenti di partecipazioni di controllo: agevolazioni e passaggio generazionale
Il tema fiscale delle donazioni di aziende e di partecipazioni ha generato delle controversie interpretative in ordine alle cd società senza impresa, intendendosi con tale espressione quelle società che non svolgono un’attività secondo le ordinarie dinamiche di mercato, come ad esempio le società che svolgono funzioni di gestione patrimoniale e le cd holding statiche.
La non imponibilità dei conferimenti a favore di discendenti o del coniuge
L’art. 3, comma 4ter, del D.Lgs n 346/1990 (TUSD) dispone il non assoggettamento ai fini delle imposte di successione e di donazione dei trasferimenti, anche effettuati mediante patti di famiglia di cui agli artt. 768bis e seguenti del Codice Civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, nonché di quote sociali ed azioni.
Per una più agevole comprensione delle questioni che si andranno a trattare si riporta l’attuale versione della norma, come letteralmente strutturata dall’art 1, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo n. 139/2024:
“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) TUIR, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art 2359, comma 1°, numero 1, Codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art 2359, comma 1°, numero 1. codice civile, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.
In ordine alla irrilevanza impositiva delle donazioni delle partecipazioni l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 552/2021 aveva negato l’esenzione a quei trasferimenti che non si raccordino a società che non siano espressive di una realtà imprenditoriale meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale.
Sulla base di tale stringente angolo valutativo rimanevano escluse dall’agevolazione le partecipazioni di controllo di società di mero godimento, prive, quindi, degli ordinari impulsi di mercato.
Donazione di partecipazione totalitaria in holding e questione di controllo indiretto
Specificamente la fattispecie riguardava la donazione della partecipazione totalitaria di una holding appositamente creata con il conferimento di una partecipazione sotto soglia di una società operativa.
Per l’Agenzia delle Entrate, pur avendo la donazione ad aggetto una partecipazione di controllo (la partecipazione totalitaria della holding), il donante continua a riassumere la configurazione di socio di minoranza, subendo l’effetto riflesso della partecipazione sotto soglia detenuta indirettamente dal donante per il tramite della holding.
Perché operi l’esenzione, quindi, per l’Amministrazione Finanziar