PEC: le notifiche sono nulle se arrivano da indirizzi non ufficiali

La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio – sentenza n° 1828/2025 – afferma un principio chiave per la lettura delle notifiche PEC. Le notifiche via PEC eseguite da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri sono inesistenti, escludendosi, anche, qualsiasi effetto sanante previsto dall’art. 156 c.p.c. In generale, la notifica PEC si intende valida soltanto se effettuata a un indirizzo PEC certificato ed inviato da un indirizzo PEC anch’esso certificato. In assenza dei requisiti citati, il destinatario (contribuente) non può verificare la provenienza del messaggio e la sua attribuibilità all’Amministrazione segnalata come mittente.

28 luglio 2025