Conguaglio da dichiarazione dei redditi: come ricevere i modelli 730-4 dei dipendenti?

Siamo nella fase calda della campagna per i 730 ed i datori di lavoro per effettuare i conguagli fiscali. Ecco una guida allo scarico dei necessari modelli 730-4

I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare in busta paga le operazioni di conguaglio del debito o del credito che il contribuente ha nei confronti dell’Erario quale risulta dal modello 730.

Per poter procedere alla trattenuta (conguaglio a debito) o al rimborso (conguaglio a credito) in sede di erogazione delle retribuzioni è necessario che il datore di lavoro riceva dall’Agenzia Entrate il modello 730-4 contenente il risultato contabile della dichiarazione dei redditi.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Obbligo di ricevere i modelli 730-4

Tutti i sostituti d’imposta (datori di lavoro) hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

L’obbligo sussiste anche per i datori di lavoro che hanno prestato assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti.

I sostituti non abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline (i quali non intendono abilitarsi) devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Anche i sostituti d’imposta che, al contrario, sono abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati delle dichiarazioni dei redditi.

Come ricevere i 730-4?

I datori di lavoro per poter ricevere i modelli 730-4 dei dipendenti ed effettuare così i dovuti conguagli in busta paga, sono tenuti a comunicare all’Agenzia Entrate il proprio indirizzo telematico.

Quest’ultimo dev’essere trasmesso:

  • Se lo si comunica per la prima volta, grazie al quadro CT della Certificazione Unica ovvero a mezzo del modello CSO reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate (“gov.it – Schede informative e servizi – Comunicazioni – Ricezione dei 730-4”);
  • Attraverso il modello CSO se è necessario modificare un indirizzo telematico comunicato in precedenza (ad esempio da parte di un intermediario abilitato).

In questa seconda ipotesi si compila la sezione “Comunicazione sostitutiva e richiesta di re-inoltro” del modello CSO, da utilizzare se uno o più dati già comunicati sono variati (oltre all’ipotesi di modifica dell’intermediario figura anche quella di variazione della sede Entratel).

Il sostituto compila e invia una nuova comunicazione indicando nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” il numero di protocollo attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

Se i dati sono stati comunicati con il quadro CT delle CU dev’essere indicato il protocollo attribuito all’ultimo file validamente presentato, seguito dal numero convenzionale “999999”.

I numeri di protocollo da indicare in CSO sono rilevabili dalla ricevuta della precedente comunicazione e dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.

In definitiva, il modello CSO dev’essere trasmesso (direttamente o tramite gli intermediari):

  • Dai sostituti d’imposta che non hanno presentato dal 2011 il modello CSO e che non hanno trasmesso, dal 2015, il quadro CT della CU;
  • Dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già trasmessi con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Quando si può trasmettere il modello CSO?

Il modello CSO può essere trasmesso in qualsiasi momento dell’anno, eccezion fatta per il periodo di trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Le informazioni indicate invece nel quadro CT delle CU devono essere inviate all’AE nel rispetto delle scadenze previste per le certificazioni stesse.

Come trasmettere il modello CSO?

Il modello CSO può essere trasmesso utilizzando i software di compilazione e di controllo messi a disposizione dall’Agenzia Entrate sulla piattaforma “Ricezione dei 730-4”.

In alternativa è possibile procedere all’invio diretto grazie ad un’operazione di upload all’interno della propria area riservata, senza la necessità di installare il desktop telematico e configurare un ambiente di sicurezza.

Quest’ultima modalità di trasmissione può essere utilizzata esclusivamente dagli utenti Fisconline, persone fisiche o giuridiche. Nel caso di persone giuridiche anche da un gestore o operatore incaricati.

I file trasmessi con la modalità semplificata possono essere predisposti con il software di compilazione dell’AE ovvero con altri programmi di mercato, purché sottoposti a successiva procedura di controllo mediante lo specifico software distribuito dall’Agenzia.

Cessazione dell’attività

Il datore di lavoro che interrompe l’attività è tenuto a revocare la comunicazione precedentemente trasmessa inviando un altro modello CSO.

A tal proposito è necessario compilare all’interno del modello la sezione “Revoca della comunicazione”, selezionando la voce “Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell’attività” e indicando la partita IVA del sostituto cessata.

Qualora il sostituto sia titolare di due o più numeri di partita IVA per l’accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto risultino cessate. In tale situazione nella compilazione del modello è sufficiente l’indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate.

Come si legge nelle istruzioni di compilazione del modello CSO la comunicazione “recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di variazione di scelta di intermediario, al verificarsi di tale evento deve essere compilata una comunicazione sostitutiva”.

Delega ad un intermediario

Il datore di lavoro può decidere di ricevere direttamente i modelli 730-4 dei dipendenti o, in alternativa, segnalare l’indirizzo telematico di un intermediario delegato alla ricezione.

In caso di variazione dell’intermediario, il datore di lavoro può comunicare la modifica dell’indirizzo di riferimento con il modello CSO o, al contrario, è lo stesso intermediario che invia un’apposita segnalazione via PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it).

All’interno del modello CSO è comunque presente la sezione “Comunicazione di cessazione del rapporto di delega”, riservata all’intermediario delegato dal sostituto alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, il quale intende comunicare la cessazione dell’incarico di delega.

L’intermediario, con la sottoscrizione, dichiara di aver informato il sostituto delegante sull’obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva.

La scheda in questione può essere trasmessa esclusivamente nel periodo che va dal 15 settembre al 15 gennaio dell’anno successivo, nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto.

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Venerdì 4 Luglio 2025

Paolo Ballanti