La conciliazione giudiziale si rinnova e si amplia, includendo ora anche le controversie già pendenti in Cassazione. Una mossa che punta a rendere più efficiente il sistema e più conveniente chiudere i contenziosi, anche di lunga data. Ma quali sono le regole, i vantaggi concreti e i rischi da valutare prima di aderire?
L’accordo conciliativo approda in Cassazione: le novità del Correttivo 2
Il D.Lgs. n. 81/2025 – cd. Correttivo 2 -, attraverso l’art. 16, ha esteso la possibilità di definire in conciliazione le liti pendenti in Cassazione, anche se i relativi giudizi sono stati instaurati prima del 4 gennaio 2024.
Vediamo quindi di fare un punto su un istituto che ultimamente è stato oggetto di vivaci modifiche, per renderlo sempre più appetibile. Evidenziamo che l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 21/E/2022 ha ridato impulso all’istituto, invitando gli Uffici ad esperire il tentativo di conciliazione giudiziale, con riferimento alle controversie per le quali se ne ravvisi la percorribilità anche da remoto (cfr. circolare n. 6/E/2020 e circolare n. 11/E/2020, punto 2.9).
La nuova conciliazione giudiziale tributaria: evoluzioni, opportunità e impatti pratici
Dalla mediazione alla conciliazione: un cambio di paradigma
All’abrogazione del reclamo e della mediazione – che va letta nell’ambito del più ampio novero degli strumenti deflattivi, valorizzati e rafforzati dal contraddittorio preventivo generalizzato (oggi garantito, in via anticipata, in una fase antecedente a quella contenziosa, dall’art. 6-bis, della L. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023) che determinano atti impositivi emessi tenendo espressamente conto delle valutazioni e considerazioni del contribuente – ha fatto seguito una serie di modifiche sulla conciliazione giudiziale[1].
La riscrittura del 2015 e l’evoluzione normativa successiva
Infatti, dapprima, il legislatore delegato del 2015, dando attuazione ai principi della vecchia legge delega n. 23/2014, con l’art. 9, del D.Lgs. n. 156/15 ha operato una vera e propria riscrittura dell’istituto, disciplinandola in maniera più organica: da una parte, la conciliazione fuori udienza (art. 48, del D.Lgs. n. 546/92), e dall’altra parte la