Il saldo negativo del conto cassa non basta a far scattare la responsabilità del commercialista. Senza prova concreta del danno e del nesso causale, il professionista non risponde per gli accertamenti fiscali subiti dal cliente.
Conto cassa negativo: nessuna responsabilità per il commercialista senza prova del danno
L’erronea compilazione del conto cassa non è imputabile al commercialista, che non è tenuto a verificare l’attendibilità dei dati forniti dal cliente. La chiusura del conto “in rosso” non determina l’emergere di profili di responsabilità contrattuale del professionista se il cliente dello studio non dimostri che danno e nesso di causalità siano conseguenza delle asserite negligenze.
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione, condividendo la ricostruzione giuridica avanzata dalle corti territoriali, ha escluso una diretta correlazione tra l’attività del commercialista e l’accertamento tributario scaturito da autonoma iniziativa dell’Agenzia delle Entrate e basato su dati oggettivi di incongruità reddituale dei conti della società.
Vicenda processuale: causa di risarcimento danni contro il commercialista
La controversia deriva dalla richiesta risarcitoria per responsabilità civile avanzata da una snc e dai relativi soci, nei confronti del commercialista che curava gli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro della società assistita.
Nel corso del 2012 l’Agenzia delle Entrate aveva avviato una verifica generale nei confronti della società – esercente attività di pizzeria – avente per oggetto il controllo della posizione fiscale per l’annualità 2010.
In sede di verifica i verbalizzanti avevano dato atto dei “costanti saldi negativi” conteggiando come ricavi non dichiarati, per una somma pari ad euro 374.159,57, le uscite di denaro contante annotate nei giorni in cui dal conto cassa emergeva un saldo negativo.
La società citava in giudizio il professionista che, secondo i legali di parte, non aveva:
- tempestivamente avvertito l’organo amministrativo delle “anomale” risultanze del conto cassa e delle conseguenze, in capo alla società ed ai soci, di eventuali rilievi in caso di accertamento;
- osservato gli standard minimi di professionalità richiesti, sia nella tenuta delle scritturazioni di cassa senza alcuna corrispondenza alla realtà, sia nella