Il decreto correttivo alla Riforma Fiscale dovrebbe mettere fine alle liti sulla proroga di 85 giorni concessa in periodo COVID per emettere atti aventi pretesa impositiva. Dal 31/12/2025 l’Agenzia non potrà più utilizzare il maggior tempo concesso nel 2020.
Per effetto dell’introduzione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 – cd. Decreto correttivo bis – titolato Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento – a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’art. 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.
Il legislatore delegato chiude, quindi, una querelle che si trascinava da lungo periodo. Vediamo di ripercorrere i momenti normativi più interessanti, e mettere un punto fermo sulla questione.
I termini di accertamento ordinari scadenti al 31 dicembre 2024, spostati al 26 marzo 2025: i famigerati 85 giorni
A seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 131, della L. n. 208/2015, all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e all’art.57, del D.P.R. n. 633/1972, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, iva, ed Irap, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dic