Diventano definitive le nuove scadenze per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali: le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 1° ottobre 2025, mentre quelle piccole e micro fino al 31 dicembre. Per le grandi, invece, il termine è rimasto fissato al 31 marzo scorso.
Sono operative le nuove date per le polizze catastrofali obbligatorie: è stato convertito in legge 27 maggio 2025, n.78 (G.U. 124 del 30-5-2025) il decreto legge 31 marzo 2025, n.39, dal titolo “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”; vediamo di analizzare nel dettaglio le novità che hanno modificato le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2024.
Polizze calamità naturali: cosa prevede(va) la legge di Bilancio 2025?
La legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-111, ha introdotto un nuovo obbligo in capo alle imprese: la stipula di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. L’obbligo è stato disciplinato operativamente dal decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48, del 27 febbraio 2025.
L’assicurazione è obbligatoria per la copertura dei danni materiali diretti causati da sismi, alluvioni, inondazioni, frane ed esondazioni, relativamente ai beni aziendali iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (articolo 2424 del Codice civile, voce B-II, numeri 1, 2 e 3).
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000