Reddito da lavoro autonomo: criteri di deduzione dei beni immateriali

La Riforma fiscale prevede la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento dei beni immateriali, come i diritti di brevetto oppure le indennità di acquisizione clientela. Vediamo quali regole si applicano e la loro diversa decorrenza.

Una delle modifiche al reddito da lavoro autonomo (D. Lgs. 192/2024) riguarda la deduzione del costo dei beni immateriali, che in precedenza presentava non pochi spazi di arbitrarierà, a causa dell’assenza di una specifica disciplina e di interventi di prassi non coordinati.

Riforma Fiscale: la deduzione dei beni immateriali dal reddito di lavoro autonomo

ammortamenti reddito lavoro autonomoCon l’introduzione dell’art. 54-sexies del TUIR, è stata prevista per il reddito da lavoro autonomo la deducibilità per quote di ammortamento del costo per brevetti, acquisizione della clientela e altri diritti di carattere pluriennale.

In merito alla deduzione del costo per i diritti d’autore e brevetti (rectius, dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico), è stabilito che le quote di ammortamento sono deducibili in un minimo di due anni.

Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in un minimo di cinque anni.

Le quote di ammortamento del costo degli “altri diritti di natura pluriennale” sono invece deducibili – mutuando un criterio già noto utilizzato per le spese pluriennali sostenute dalle imprese – in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore di tali norme, c’è una differenza.

Le norme su diritti di autore e altri diritti di natura pluriennale si applicano già per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo 2024, ed in tal senso troviamo il rigo RA10A (sic!) nel modello Redditi25.

La norma sulla deduzione del costo di acquisizione della clientela invece ha effetto a decorrere dal periodo di imposta 2025. Ciò significa che i costi sostenuti fino all’esercizio 2024 saranno dedotti in base alle vecchie regole, che in verità non sono chiarissime. Tali costi, infatti, sono privi di una specifica disciplina, sicchè erano da ritenere deducibili in base alla regola generale del principio di cassa. In senso contrario – motivato se non dalla solita ragione di cassa, non certo da diritto – l’Agenzia, con la Risoluzione n. 117/2002, ha sostenuto che il costo di acquisto di un bene immateriale non può essere dedotto per cassa, ma concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo per quote costanti, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del TUIR in materia di reddito d’impresa.

Fortunatamente, tale interpretazione sopravvive nel 2024 solo per le citate spese di acquisizione della clientela.

 

Il regime transitorio

In tema di diritto transitorio applicabile, quindi, le spese sostenute prima del 2024 (per diritti di autore e brevetti, nonché per gli altri diritti pluriennali) continueranno ad essere ammortizzati in base all’originario piano, mentre varrà lo stesso concetto appena esposto per le spese per acquisizione clientela ma solo per quelle sostenute fino al 2024. Ciò, ovviamente, se si vorrà seguire questa presunzione della prassi; qualora invece ciascun contribuente voglia utilizzare il più corretto principio di cassa, è chiaro che non vi sarà alcun problema di diritto transitorio.

 

NdR: puoi consultare anche: Avviamento e attività immateriali verso un nuovo regime di deducibilità delle quote di ammortamento

 

Danilo Sciuto

Giovedì 27 Marzo 2025

 

Le modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo

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Giovedì 10 Aprile 2025, ore 14.30 – 17.30
Relatore: Dario Deotto

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