Nel regime di split payment, la fatturazione delle operazioni segue le regole ordinarie previste dal decreto IVA, ossia deve avvenire al momento dell’effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal momento in cui l’imposta diventa esigibile. Questo principio si applica anche nei casi in cui il contratto preveda ritenute a garanzia al momento del pagamento, senza eccezioni per il differimento dell’esigibilità dell’IVA.
Split Payment: esigibilità dell’IVA e impatto sulle ritenute di garanzia
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split payment, l’esigibilità dell’imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo nonostante lo stesso sia stato fatturato; rimane salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura.
Il quesito all’Agenzia delle Entrate
Un ente pubblico, soggetto istante, rappresenta di aver aderito ad una convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, il cui fornitore è un’altra società.
Il soggetto istante specifica che, conformemente a quanto espressamente sancito dal Codice dei contratti pubblici (articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.), tra le clausole della predetta convenzione, al punto 11 delle Condizioni Generali, è stabilito che:
“Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva”.
L’Istante come previsto dal decreto IVA (articolo 6, comma 3 del DPR 633/1972), ha richiesto alla società di fatturare, al termine di ciascun mese di riferimento, il 99,5% delle prestazioni erogate, fatturando il restante 0,5%, a titolo di ritenuta, al termine del contratto, previa verifica della conformità della prestazione e della regolarità contributiva della società stessa.
Per contro, la società ha fatturato l’importo complessivo della prestazione resa, comprensivo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, eccependo che, per i propri sistemi contabili, non le risulta possibile operare diversamente.
L’ente istante precisa che, in applicazione dell’articolo 17-ter del decreto IVA, l’IVA esposta nella fattura emessa dalla società non viene pagata alla stessa, ma versata direttamente all’Erario e che, in forza dell’articolo 4, del DM del MEF del 23 gennaio 2015, lo stesso Istante è tenuto al versamento dell’imposta “entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile”.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che, in virtù di quanto sancito dall’articolo 6 del decreto IVA, per la quota relativa alle ritenute di garanzia la condizione di esigibilità dell’imposta si verificherà solo al termine del contratto.
La finalità del quesito posto all’Agenzia delle Entrate è quello di sapere se per il soggetto istante risulta corretto richie