In vista della scadenza di lunedì 17 marzo 2025, ecco la nostra guida al versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per i libri sociali.
Chi è tenuto all’adempimento? Quali importi e scadenze vanno rispettati? E cosa succede in caso di ritardo? Un approfondimento su obblighi, esenzioni e procedure per evitare sanzioni.
L’art. 23 della Tariffa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prevede l’obbligo per le società di capitali di procedere alla corresponsione della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali per il corrente anno.
Tassa di concessione governativa sui libri sociali: adempimenti, soggetti coinvolti e modalità di versamento
Il 17 marzo 2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica, costituisce il termine ultimo per eseguire il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale:
- sulla bollatura;
e:
- sulla numerazione;
dei libri e dei registri contabili.
L’adempimento che, come detto, deve essere posto in essere dalle società di capitali, deve avvenire esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività, in quanto per le società di nuova costituzione la corresponsione deve essere eseguita tramite il conto corrente postale n. 6007 intestato a “Ufficio delle entrate – Centro operativo di Pescara”.
Ne deriva, di conseguenza, che per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2025 la corresponsione della tassa annuale deve necessariamente risultare eseguito utilizzando esclusivamente il citato bollettino di conto corrente postale, mentre per gli anni successivi l’adempimento deve trovare esecuzione tramite il modello F24 nel rispetto degli ordinari termini previsti.
Nell’ipotesi di numerazione e bollatura dei libri e dei registri:
- anteriormente al 17 marzo 2025, la prova dell’avvenuta corresponsione della tassa annuale non può essere richiesta, in quanto non risulta ancora decorso il termine previsto per l’adempimento. L’Amministrazione finanziaria, come precisato nella risoluzione 20 novembre 2000, n. 170/E, ha la possibilità di riscontrare l’avvenuto pagamento in sede di eventuali verifiche e/o riscontri;
- successivamente al 17 marzo 2025, sussiste l’onere di dimostrare, mediante esibizione al Registro delle imprese o al notaio incaricato, della fotocopia del modello F24 inerente al pagamento della prevista tassa.
Ai fini operativi, si precisa che la tassa annuale:
- si rende dovuta per singolo “anno solare”;
e, quindi:
- non per esercizio sociale o periodo d’imposta.
Pertanto, se una società a responsabilità limitate è stata costituita il “2 dicembre 2024” con chiusura del primo esercizio sociale il “31 dicembre 2025”, l’adempimento trova esecuzione:
- in sede di costituzione della società, quale competenza dell’anno “2024”;
- successivamente, per ciascun anno, sempre in misura piena, a partire dall’anno ”2025”.
Soggetti tenuti o meno all’adempimento
Per società di capitali, al fine del pagamento della tas