Nel regime IVA il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti è generalmente determinato in base alla percentuale di operazioni imponibili rispetto al totale delle operazioni effettuate nell’anno.
Tuttavia, l’ordinamento prevede specifiche eccezioni che escludono alcune operazioni esenti dal calcolo del pro-rata di detrazione, al fine di evitare una riduzione ingiustificata della detraibilità dell’IVA sugli acquisti.
Il principio del pro-rata di detrazione
In linea generale, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sull’acquisto di beni e servizi è subordinato all’inerenza degli stessi all’attività di impresa nonché all’impiego dei beni e servizi acquistati in operazioni imponibili.
L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili che operazioni esenti determinano l’IVA detraibile in base al rapporto tra il volume delle operazioni imponibili e il totale delle operazioni.
L’ammontare dell’imposta detraibile deve, quindi, essere determinato applicando all’IVA sugli acquisti la percentuale di detrazione…
“… determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo” (articolo 19-bis, D.P.R. n. 633/72).
Esempio
Una società ha effettuato operazioni attive totali (come imponibile) per 100.000 euro, di cui operazioni che danno diritto a detrazione per 70.000 euro e operazioni esenti per 30.000 euro.
Il rapporto di cui all’articolo 19-bis va determinato nella seguente maniera:
70.000 (operazioni che danno diritto a detrazione) /100.000 (operazioni che danno diritto a detrazione + operazioni esenti).
Nell’esempio il pro-rata di detrazione sarà, pertanto, pari al 70 %.
Se consideriamo, quindi, un ammontare di IVA sugli acquisti pari a 20mila euro, avremo che l’IVA detraibile sarà di 14mila euro (20.000 x 70%).
Al contrario il pro-rata non si applica al soggetto passivo che effettua ordinariamente operazioni imponibili e solo occasionalmente operazioni esenti e che ha solo l’obbligo di rendere indetraibile l’IVA specificamente relativa a quei costi riferiti a