Sono stati finalmente resi noti gli strumenti con cui effettuare la comunicazione-denuncia all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia le nuove regole si applicheranno solo a partire dall’1/4/2025, per cui resta il problema di come regolarizzare le infrazioni che vanno dall’1/9/2024 al 31/3/2025.
L’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 indicava la procedura da seguire nel caso in cui un soggetto IVA non riceva una fattura, o la riceva errata, nonché la eventuale sanzione corrispondente all’inadempimento.
Il D.Lgs. n. 87/2024 – revisione del sistema sanzionatorio tributario – è intervenuto anche nella fattispecie in esame, apportando modifiche migliorative, sia dal punto di vista della procedura, sia dal punto di vista sanzionatorio per il caso della regolarizzazione di una fattura omessa o ricevuta irregolare.
Quali verifiche sono obbligatorie?
Prima di illustrarle, però, rileviamo come finalmente si sia definito a livello normativo (e non più quindi solo giurisprudenziale), quali siano le irregolarità in riferimento alle quali è nel cessionario/committente l’obbligo di regolarizzazione.
Nella nuova norma, infatti, si precisa che è da ritenere escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
Precisato questo, vediamo quali sono le (altre) modifiche apportate.
Le novità legislative
Innanzitutto, la sanzione, che si riduce al 70% dal 100%, fermo restando il minimo di 250 euro.
Il comportamento da seguire (onde evitare tale sanzione) diventa poi meno oneroso. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, ovvero viene eliminato l’obbligo di versamento dell’imposta.
Ricordiamo però che tali novità si applicano solo alle infrazioni commesse a partire dall’1/9/2024, mentre per quelle precedenti continua ad applicarsi la vecchia norma.
Da quando si applicano le nuove norme?
In merito al momento da considerare per determinare quale versione della norma applicare, si ritiene, data la formulazione normativa, che esso sia quello in cui è scaduto il termine per la fatturazione (immediata o differita) da parte del fornitore. Se esso dunque è scaduto prima dell’1/9/2024, andrà applicata la vecchia procedura e sanzione, mentre se esso è scaduto dall’1/9/2024, andrà applicata la nuova norma e la relativa inferiore sanzione.
Regolarizzazione di una fattura non ricevuta o ricevuta errata
La nuova norma dispone poi che la comunicazione della irregolarità/omissione debba avvenire tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Tali strumenti sono stati individuati proprio con il sistema di interscambio, motivo per il quale pochi giorni fa (in barba alla novità legislativa in vigore come detto dall’1/9/2024) è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.
Il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (pena lo scarto, per impossibile coincidenza con quelli del cessionario committente).
Il codice “TD20”, utilizzato per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene tuttavia eliminato, restando ancora utilizzabile per altre fattispecie, quali ad esempio l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile.
Dubbi operativi sorgono a causa della circostanza che le suddette specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025: ci si chiede infatti come occorre operare per le infrazioni fino al 31 marzo 2025 (a partire dall’1/9/2024).
Al riguardo, la prima risposta possibile potrebbe essere di continuare a utilizzare il codice “TD20”; ma in tal caso, il cessionario o committente rivestirebbe il ruolo di debitore di imposta, cosa che come detto non è più nella norma post 1/9/2024.
In assenza di alternative, dunque, il cessionario o committente può limitarsi ad inviare una PEC indirizzata sia al proprio Ufficio territoriale di competenza sia a quello a cui spettano i controlli sul fornitore, nella quale siano indicati tutti i dati richiesti dall’articolo 21 del decreto IVA.
Lunedì 10 febbraio 2025
Danilo Sciuto
Potrebbe forse interessarti anche questo argomento: Detrazione IVA delle fatture 2024 ricevute nel 2025