Nuove regole IVA per il trasferimento dello studio professionale dal 2025

Le nuove regole IVA sul trasferimento degli studi professionali, in vigore dal 2025, introducono importanti semplificazioni e allineamenti al diritto comunitario, rendendo cessioni e conferimenti esclusi dall’imposizione. Analizziamo nel dettaglio le modifiche al regime fiscale, evidenziando un’anomalia normativa.

Con l’articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024, vengono apportate le tanto auspicate modifiche al regime IVA per la cessione o il conferimento di uno studio professionale.

Trasferimento delle studio professionale: nuove regole IVA

iva trasferimento studioPrima di tale modifica, le operazioni di questo genere erano considerate rilevanti ai fini Iva, per il semplice motivo per cui esse non erano incluse nell’elenco (tassativo) delle operazioni irrilevanti di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 633/72.

Naturalmente, la prassi ha confermato tale indicazione, basandola su motivazioni estremamente criticabili, ma che fortunatamente a nulla valevano, nel silenzio del suddetto articolo 2.

Tale articolo, nel comma 3 lett. b) viene finalmente modificato, sicché tra le operazioni non soggette ad IVA sono indicate non più solo le cessioni e i conferimenti d’azienda, ma anche quelle che hanno per oggetto

“un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.

Inoltre, viene modificata la successiva lett. f), inserendo, tra le cessioni escluse da IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.

È da sottolineare che, a conferma della illegittimità della versione precedente della norma, il nuovo regime di esclusione da Iva è coerente con quanto previsto a livello comunitario, laddove viene previsto che

“in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente”.

È poi importante rilevare come, sebbene l’operazione risulti estranea al campo di applicazione dell’IVA, l’articolo 19 comma 3 del DPR 633/72 esclude espressamente le suddette cessioni dal criterio generale di indetraibilità dell’imposta a monte, stabilendo quindi una eccezione al principio generale che si applica quando le operazioni a valle non sono soggette a imposta.

L’unica criticità della nuova norma è di diritto transitorio.

 

Attenzione al regime transitorio

L’intero D.Lgs. n. 192/2024 è entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ma, per espressa previsione dell’art. 6 comma 1, le disposizioni che qui ci riguardano

“si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Si fa, quindi, riferimento ad un criterio (il periodo di imposta) che non può essere adottato per l’IVA. Tutto questo si traduce nel ritenere, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3 della L. 212/2000 che l’applicabilità viene differita all’1/1/2025, prendendo a base il momento di effettuazione dell’operazione.

 

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Danilo Sciuto

Mercoledì 29 gennaio 2025