La Manovra 2025 introduce importanti novità per il congedo parentale, aumentando a tre i mesi con indennità INPS all’80% della retribuzione. Un’opportunità per i genitori che desiderano bilanciare lavoro e vita familiare con maggiore supporto economico. Vediamo quali sono le regole aggiornate per quest’anno.
Congedo parentale 2025: più sostegno economico ai genitori con l’indennità INPS maggiorata
L’INPS si preoccupa di assicurare sostegno economico al ricorrere di determinati eventi tassativamente previsti dalla legge nel corso dei quali il dipendente non è in grado di svolgere attività lavorativa e, di conseguenza, percepire la retribuzione.
Tra le casistiche interessate figurano, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di assistenza e cura del figlio fino a 12 anni di età nel corso dei quali il dipendente, previa domanda all’INPS, può legittimamente assentarsi dal lavoro e, entro determinati limiti di durata e di reddito, percepire altresì un’indennità economica a carico dell’Istituto, pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
Nell’ottica di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro e incentivare le nascite il legislatore ha intrapreso, da ultimo con la Manovra 2024) un percorso di riconoscimento di un’indennità INPS maggiorata per alcuni dei mesi di congedo parentale complessivamente spettanti ai genitori, in deroga alla percentuale al 30%.
La Manovra 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio e approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 incrementa a tre (rispetto ai precedenti due) il numero di mesi di congedo parentale per cui spetta un’indennità INPS maggiorata all’80% della retribuzione.
Analizziamo la novità in dettaglio.
L’assenza per congedo parentale
I genitori di figli di età fino a dodici anni hanno diritto, previa domanda all’INPS, di assentarsi dal lavoro nel rispetto dei limiti di durata descritti in tabella (articolo 32, Decreto legislativo numero 151/2001):
Genitori presenti |
Limiti di durata del congedo parentale |
Entrambi |
Fruizione da parte della sola madre: sei mesi (trascorso il periodo di congedo di maternità) |
Fruizione da parte del solo padre: sette mesi a partire dalla nascita del figlio |
|
Fruizione da parte di entrambi i genitori: undici mesi totali, nel rispetto dei limiti massimi individuali (sei mesi e sette mesi previsti per madre e padre) |
|
Solo uno (in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale) |
Undici mesi |
Solo uno, con successivo ingresso del secondo genitore |
Dieci mesi, elevati a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi |
Quanti intendono assentarsi in congedo parentale sono tenuti a:
- comunicarlo all’azienda secondo le modalità definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e, in ogni caso, con un preavviso non inferiore a cinque giorni;
- trasmettere apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Il congedo parentale indennizzato dall’INPS
I genitori assenti in congedo parentale possono, entro i limiti riportati in tabella, beneficiare di un’indennità economica a carico dell’INPS (di norma anticipata in busta paga dall’azienda per conto dell’Istituto) pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente interessato.
Periodo di fruizione del congedo |
Condizioni reddituali richieste |
Indennità economica INPS |
Tre mesi per ciascun genitore (sei mesi complessivi) |
Nessuna |
Spettante |
Tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra i genitori |
Nessuna |
Spettante |
Nove mesi complessivi in caso di genitore unico |
Nessuna |
Spettante |
Dieci o undici mesi complessivi tra i genitori (ovvero per i periodi massimi individuali) |
Reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’ammontare del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) |
Spettante |
Reddito individuale dell’interessato superiore a 2,5 volte l’ammontare del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) |
Non spettante |
L’indennità INPS maggiorata
Come anticipato in premessa, in deroga alla percentuale ordinari al 30% la Legge 30 dicembre 2023, numero 213 (Manovra 2024) riconosce un’indennità INPS maggiorata a quanti terminano il periodo di congedo di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023.
La maggiorazione spetta, nell’ambito dei mesi complessivamente riconosciuti ai genitori, per due mensilità, in alternativa tra i genitori stessi (non vengono di fatto riconosciuti ulteriori periodi di assenza rispetto a quelli sopra descritti in tabella) fino al sesto anno di vita del bambino (ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Ai soggetti interessati l’indennità per congedo parentale, anziché essere pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, si attesta a:
- 80% della retribuzione per il primo mese;
- 60% della retribuzione per il secondo mese (percentuale elevata all’80% per la sola annualità 2024).
Quali novità con la Manovra 2025?
La Legge numero 207/2024, articolo 1, commi 217-218, incrementa, come descritto in premessa, il numero di mesi di congedo parentale per cui è riconosciuta un’indennità INPS eccezionalmente maggiorata rispetto alla percentuale ordinaria del 30%.
Nello specifico opera una percentuale pari all’80% della retribuzione:
- Per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino;
- Per la durata massima complessiva di un ulteriore mese, sempre fino al sesto anno di vita del bambino.
In conclusione, dei mesi complessivamente spettanti ai genitori a titolo di congedo parentale indennizzato dall’INPS (descritti nella tabella di cui sopra):
- Tre mesi (in luogo dei precedenti due) in alternativa tra i genitori sono economicamente a carico dell’Istituto con un’indennità calcolata all’80% della retribuzione media globale giornaliera;
- I restanti periodi sono indennizzati dall’INPS in misura pari al 30% della retribuzione.
I tre mesi di congedo parentale all’80% sono riservati (sempre previa domanda all’INPS, secondo le modalità definite che saranno oggetto di un’apposita circolare / messaggio dell’Istituto) a quanti hanno terminato o terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 218, Manovra 2025).
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Paolo Ballanti
Lunedì 27 gennaio 2025