La Cassazione si è pronunciata sull’imposta di registro applicabile all’ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, confermando che tale atto ha natura traslativa.
Nel caso analizzato, riguardante l’assegnazione all’INPS di un credito, il relativo atto è da ritenersi soggetto all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% sull’ammontare del credito ceduto. Approfondiamo…
Imposta di registro sull’assegnazione del credito pignorato: natura traslativa e implicazioni fiscali
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, venendo in rilievo un atto avente effetto traslativo, può applicare l’imposta di registro pari allo 0,50% dell’ammontare del credito ceduto.
Il caso di Cassazione: chiarimenti sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro in caso di assegnazione del credito pignorato presso terzi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 10/01/2025, n. 577, ha chiarito un rilevante profilo in tema di tassazione ai fini dell’imposta di registro in caso di assegnazione del credito nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi.
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