L’autotutela parziale introduce nuove possibilità per i contribuenti di definire le sanzioni in modo agevolato, ma richiede specifiche condizioni e tempistiche. In questo articolo esaminiamo i dettagli operativi e le opportunità offerte, chiarite dall’ultima circolare delle Entrate.
Autotutela parziale e definizione agevolata delle sanzioni: chiarimenti e applicazioni pratiche
Come è noto, il D.Lgs. n. 219/2023 è intervenuto sullo Statuto del Contribuente operando, fra l’altro, un riordino dell’istituto dell’autotutela, abbandonando in via di principio il carattere di discrezionalità, declinandola sostanzialmente attraverso due forme: obbligatoria e facoltativa. Norme oggi lette dalle Entrate.
In questo nostro contributo ci occupiamo di una particolare fattispecie: la possibile definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale.
Quadro giuridico di riferimento
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 472/1997 – introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 – ha ripristinato, a determinate condizioni, la possibilità per il contribuente – prima prevista dall’abrogato articolo 2-quater, comma 1-sexies, del D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in L. 656/1994 – di avvalersi degli istituiti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.
In particolare:
«Nei casi di annullamento parziale dell’atto il co