Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura anche senza un danno effettivo all’Erario. La Corte di Cassazione chiarisce come siano sufficienti atti fraudolenti idonei a compromettere la riscossione. Scopriamo i dettagli e i limiti di questa importante pronuncia.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs 10 Marzo 2000 n. 74 sanziona chiunque:
“Al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sull’ Iva ovvero ad interessi o sanzioni relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere del tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.
La disposizione, come facilmente si evince dalla lettura del suo contenuto, non contiene alcuna precisazione circa la necessità, per la configurabilità del reato, di un effettivo danno pe