La grande novità per rendere appetibile l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è l’apertura di un condono o sanatoria (chiamato ravvedimento speciale) per gli anni dal 2018 al 2022. Vediamo quali sono le regole di calcolo per chi deciderà di ravvedere in modo agevolato le citate annualità.
Con l’intento di incrementare l’attrattiva per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, in sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”), sono state inserite specifiche disposizioni che consentono solamente ai soggetti ISA una particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, che individua sia la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, sia un contemporaneo contestuale incremento dei termini di decadenza dell’accertamento.
I soggetti ISA che entro il 31 ottobre 2024 aderiscono al concordato preventivo annuale per gli anni 2024 e 2025 hanno la possibilità di procedere ad applicare un particolare “regime di ravvedimento”, corrispondendo un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per il calcolo delle imposte sostitutive da corrispondere si deve fare riferimento, come di seguito verrà evidenziato, al punteggio che il soggetto interessato ha ottenuto in sede di applicazione annuale degli Isa, per cui si ritiene la non possibilità di eseguire la sanatoria per i periodi d’imposta per i quali risulta dichiarata validamente una causa di esclusione.
Inoltre, in assenza di uno specifico ed espresso richiamo normativo, è opportuno che venga chiarito l’eventuale riflesso ai fini previdenziali dell’incidenza delle maggiori entità imponibili che risultano ricalcolati (quali, a titolo meramente indicativo e senza pretesa di completezza: IVS artigiani e commercianti, Casse professionali e Gestione separata).
La sanatoria abbinata al concordato preventivo
Individuazione della base imponibile del regime di ravvedimento
La base imponibile:
- dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è costituita dalla differenza tra:
- il reddito d’impresa o il reddito di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità;
e:
- l’incremento del medesimo che deve essere individuato applicando:
la misura del |
per i soggetti con punteggio Isa |
5% |
pari a 10 |
10% |
pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
20% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
30% |
pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
40% |
pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
50% |
inferiore a 3 |
considerando che per i periodi d’imposta:
- 2018, 2019 e 2022: l’entità della misura dell’imposta sostitutiva deve risultare determinata:
applicando la percentuale del |
per i soggetti con punteggio Isa |
10% |
pari o superiore a 8 |
12% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
15% |
inferiore a 6 |
- “2020” e “2021”, in considerazione dell’emergenza Covid-19: l’enti