L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, in quanto può contenere una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria.
Nel giudizio tributario, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 D.lgs n. 546/92 deve essere interpretata restrittivamente, essendo sufficiente che nell’atto sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (Cass. n. 250/2024 massimata da Martina Di Giacomo).