La Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in tema di finanziamenti infragruppo. Nel caso esaminato una società madre finanzia una controllata non residente. In tal caso, è possibile ritenere che anche i finanziamenti infragruppo ed i relativi interessi possono rientrare nel campo di applicazione del transfer price? I finanziamenti infragruppo senza interessi sono fiscalmente ammissibili?
L’art. 110 TUIR si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89 TUIR, nel senso che, laddove il finanziamento sia concesso dalla controllante alla controllata non residente, viene in rilievo la disciplina del transfer pricing, anche relativamente alla tassazione del reddito derivante dagli interessi attivi su finanziamento infragruppo.
Pertanto, in caso di contestazione di transfer pricing, non solo non è applicabile l’art. 89, comma 5, TUIR, ma non può nemmeno ritenersi che l’art. 110, comma 7, TUIR debba essere interpretato conformemente al primo, sì da ritenere che, ove gli interessi o la gratuità del finanziamento siano stati pattuiti in forma scritta, prevalga sul disposto normativo la volontà negoziale.
I finanziamenti gratuiti infragruppo possono comunque essere ammessi laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da documentate ragioni commerciali interne al gruppo.
Il caso: transfer price ed interessi infragruppo
La Corte di Cassazione ha chiarito il rapporto esistente tra disciplina in tema di transfer pricing e tassazione degli interessi su finanziamenti infragruppo.
Nel caso di specie, tre società – la controllante e le relative controllate – ricorrevano, con separati ricorsi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale ne aveva rigettato l’appello nell’ambito di un contenzioso avve