Il Decreto Anticipi, collegato alla Legge di Bilancio 2024, introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per strutture ricettive e locazioni turistiche brevi, per contrastare l’ospitalità irregolare e l’evasione fiscale. Assegnato dal Ministero del Turismo, il CIN è obbligatorio per annunci e comunicazioni di locazioni turistiche. Regioni e Comuni devono ricodificare i codici esistenti in CIN. Sanzioni pecuniarie sono previste per violazioni. Questo strumento mira a rafforzare il controllo fiscale su locazioni brevi e turistiche.

Le locazioni turistiche di altro tipo previste da questa norma non possono che essere, in primo luogo, quelle che superano i trenta giorni di durata massima delle locazioni brevi.
Ma in questo caso si deve applicare la durata minima del contratto di locazione a canone concordato di 3 + 2 anni o di quello a canone libero di 4 + 4 anni dato che il contratto di locazione per uso transitorio, di durata fino a 18 mesi, non ha, fra le sue possibili cause, quella della locazione a turisti.
Un altro caso, quindi il solo esistente nella pratica, di locazione turistica di tipo diverso dalla locazione breve è quello dei contratti di locazione di durata da sette giorni a tre mesi previsti dal 4° comma dell’art. 41 della Legge Regionale pugliese n° 11 del 1999[1] per l’affitto delle unità immobiliari delle strutture ricettive extralberghiere denominate “case ed appartamenti per vacanza”, tipologia di struttura ricettiva extralberghiera esaminata nel primo articolo di questa serie .
Da quanto detto finora deriva che se, per esempio, un turista vuole affittare un’abitazione per 40 giorni, il locatore può, vista la non convenienza o l’impossibilità di stipulare i contratti di locazione ordinari previsti dalla Legge 431/1998, proporgli di stipulare due contratti consecutivi di locazione breve della durata di 30 e di 10 giorni, mentre, se vuole affittarne uno gestito da una impresa di “case e appartamenti per vacanza” per 4 mesi, il locatore può proporgli la stipula di due contratti di locazione consecutivi del tipo previsto per l’affitto delle unità immobiliari di questa tipologia di struttura ricettiva della durata di 3 mesi e di 1 mese.
Il nuovo codice identificativo nazionale delle strutture ricettive
L’articolo 13-ter del DL 145/2023 prevede che, per contrastare forme irregolari di ospitalità (e la conseguente evasione fiscale) e salve le eccezioni di cui diremo tra poco, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (CIN) a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle unità immobiliari ad uso abitativo[2] destinate alle locazioni turistiche brevi i

