La Riforma fiscale è intervenuta anche su accertamento tributario e concordato preventivo, introducendo regole per il recupero dei crediti d’imposta e l’obbligo del contraddittorio preventivo. Ha ampliato gli atti accertabili, stabilito nuove scadenze per l’accertamento, distinto tra crediti non spettanti e inesistenti, e previsto sconti sulle sanzioni per l’adesione all’accordo.
Le nuove norme sui controlli fiscali e sul contraddittorio garantiranno in sostanza maggiori diritti di difesa ai contribuenti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024 n. 43, il decreto legislativo n. 13/2024, di attuazione della delega per la riforma fiscale, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
Atto di recupero dei crediti d’imposta: cosa cambia con la riforma fiscale
Tra le novità, che emergono in materia di accertamento con il decreto legislativo n. 13/2024, occorre segnalare l’introduzione di una disciplina organica in tema di avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Si amplia la platea degli atti definibili, con il decreto legislativo n. 13/2024, in materia di procedimento accertativo.
Nell’accertamento con adesione adesso rientra anche l’atto di recupero. Si configura una precisa differenziazione del termine di notifica degli atti per il recupero di crediti a seconda che gli stessi siano non spettanti oppure inesistenti.
Cambiano anche le scadenze per l’accertamento: 5 anni per il credito non spettante,8 anni per i crediti ritenuti inesistenti.
Recupero dei crediti d’imposta, quindi, con tempi differenti. Da quando decorrono le novità?
La precedente normativa
Secondo un preciso orientamento la precedente normativa non contemplava nel novero delle materie definibili il recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
Gli avvisi di recupero non potevano essere definiti in contraddittorio, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione, di cui al D.lgs. n. 218/1997, e pertanto si manifestava illegittima l’istanza di adesione presentata, in caso di notifica di atto di recupero, in quanto non si era in presenza di un avviso di accertamento e/o rettifica.
Secondo diverso orientamento agli avvisi di recupero di crediti di imposta era applicabile la procedura di accertamento con adesione stante l’identità di natura impositiva tra avviso di accertamento o di rettifica e avviso di recupero crediti (Cassazione sez. v ordinanza del 31 marzo 2017 n. 8429; Corte di Cassazione ordinanza 7 luglio 2017 n. 16761).
La novella normativa
In vigore, dal 22 febbraio 2024, il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43), che prevede la nuova formula di accertamento con adesione, a cui si può aderire con uno sconto sulle sanzioni, anche nel caso di recupero di crediti d’imposta.
Detto decreto coordina il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente.
L’obiettivo del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell’atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo. Il contraddittorio preventivo è a pena di annullabilità e deve qualificarsi come informato ed effettivo.
Con quest’ultimo binomio, si deve intendere che,