Le ONLUS possono essere cancellate dal registro dell’Agenzia delle Entrate se mancano requisiti statutari obbligatori.
Le modifiche allo statuto dopo la cancellazione non hanno effetto retroattivo. La legge richiede un rispetto rigoroso dei requisiti formali, non surrogabili da osservanze fattuali.
La cancellazione può avvenire anche dopo l’iscrizione, con effetto retroattivo sulle agevolazioni fiscali.
Legittimità della cancellazione delle ONLUS: la pronuncia di Cassazione sui requisiti statutari
La Corte di Cassazione ha chiarito in presenza di quali presupposti è legittima la cancellazione delle ONLUS dall’apposito registro ad opera della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, una ONLUS aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, ne aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle Onlus per difetto dei requisiti di legge.
L’Amministrazione finanziaria aveva infatti rilevato la mancanza di alcune delle clausole obbligatoriamente stabilite dall’art. 10, comma 1, del Dlgs. 4 dicembre 1997, n. 460 per lo Statuto.
In particolare, non era previsto alcun divieto di distribuzione degli utili, né l’obbligo di impiego degli stessi per le finalità istituzionali e quello di devoluzione ad enti analoghi del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’Ufficio aveva inoltre osservato che il previsto svolgimento di attività di formazione avrebbe imposto l’esclusiva destinazione della stessa a soggetti “svantaggiati”, nei termini previsti dall’art. 2 del Dlgs. n. 460/1997, invece non contemplata fra le previsioni statutarie.
La decisione della Commissione Tributaria Regionale
Nel rigettare l’appello della contribuente i giudici di secondo grado avevano ritenuto la