Secondo la Cassazione l’autotutela parziale da parte dell’Ente impositore su atti tributari definitivi non autorizza il contribuente a impugnare l’atto per interesse personale. L’impugnazione è permessa solo su basi di interesse generale.
Recentemente, sono stati definiti casi specifici di autotutela obbligatoria e facoltativa, limitando la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria principalmente alle situazioni di dolo. Queste modifiche influiscono sull’applicazione e la natura dell’autotutela nel contesto del diritto tributario.
La determinazione assunta dall’Ente impositore che, in sede di autotutela, agendo d’impulso oppure su sollecitazione del contribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesa impositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, non comporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare in giudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio ed esclusivo, il mancato esercizio dell’autotutela con riferimento alla parte residua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazione discrezionale, non è stata annullata.
La contestazione del diniego di autotutela, anche parziale, avverso provvedimento definitivo rimane possibile sol quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 33610 del 1° dicembre 2023.
Il caso: società contro autotutela negata e impugnazione respinta
Una società, a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata, riceveva la notifica della cartella esattoriale, che diveniva definitiva non essendo stata impugnata dalla contribuente.
In data 5.6.2014 la società domandava lo sgravio parziale della cartella di pagamento in autotutela, allegando di essere incorsa in alcuni errori materiali nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
L’istanza era respinta con provvedimento debitamente notificato.
La società impugnava il diniego di autotutela innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che riteneva fondate le ragioni della contribuente ed accoglieva il suo ricorso.
La CTR riformava la pronuncia di primo grado, ritenendo il diniego di esercizio del potere di autotutela un atto non impugnabile, e l’originario ricorso proposto dalla società doveva perciò essere dichiarato inammissibile.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Il parere della Cassazione in tema di autotutela
Interpretazione estensiva degli atti impugnabili
In premessa la Corte osserva che:
“l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di una interpretazione estensiva, e deve essere r