La fattura generica pone sfide nel contesto fiscale, obbligando il contribuente a fornire prove dettagliate sull’inerenza delle spese. Non basta una semplice registrazione contabile; è essenziale una descrizione precisa dei beni o servizi.
Le indagini del Fisco, tuttavia, vanno oltre la fattura, richiedendo documentazioni aggiuntive. In assenza di specificità, la deduzione dei costi e la detrazione IVA sono, dunque, a rischio.
Fattura generica: analisi della legittimità fiscale e onere della prova
Occorre considerare, al fine della deducibilità, adeguatamente la descrizione generica delle prestazioni, riportata nelle fatture oggetto della ripresa, e la posizione fiscale della società emittente, inadempiente alle proprie obbligazioni tributarie?
L’Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo?
Colui che chiede la detrazione dell’IVA, ha l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta?
È irrilevante, sul piano probatorio, il mancato rispetto della normativa in tema di redazione delle fatture e dirimente l’avvenuto pagamento delle prestazioni ovvero giova al contribuente l’allegazione del solo contratto di acquisto dell’immobile, sul quale erano stati eseguiti i lavori di manutenzione oggetto delle fatture contestate, e la produzione in giudizio della documentazione attestante il loro pagamento a mezzo assegni?
Una fattura non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed in particolare la sua estrema genericità fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’Iva, per cui l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese?
La disposizione del nuovo comma 5- bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 130 del 2022 stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in tema di fattura generica?
Fattura generica: onere della prova e deducibilità dei costi
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, del