La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la natura giuridica del contributo unificato, dovuto in ogni processo dal soggetto che propone azione giudiziale, ed ha sancito la natura fiscale dello stesso e che tutte le controversie inerenti alla richiesta di pagamento di tale contributo rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Contributo Unificato Tributario: definizione e base legale
Il contributo unificato tributario introdotto nel 2011, possiede proprio le specifiche del tributo, in quanto per sua natura è evidente la doverosità della prestazione e la connessione del contributo ad una spesa pubblica. E disciplinato dal Dpr n. 115/2002 il quale prevede all’art. 9, primo comma, che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ogni grado di giudizio, nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo quanto previsto dall’art. 10.
Il contribuente, quindi, che presenta ricorso dinanzi al giudice tributario deve, pena l’applicazione di una sanzione, dichiarare nella parte conclusiva del proprio ricorso il valore della controversia, determinato per ciascun atto impugnato anche in appello e anche in caso di prenotazione a debito (cfr. art. 14 del TUSG).
Calcolo del contributo unificato
E’ bene ricordare che se non viene indicato il valore della controversia del ricorso non scatta alcuna sanzione, essendo sufficiente che il difensore lo indichi con atto successivo, datato e firmato, comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’atto
Al fine della presentazione del ricorso (principale o incidentale) dinanzi al giudice tributario è dovuto il contributo unificato che varia a seconda del valore della controversia, intendendo per quest’ultima l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato
Nel giudizio tributario gli importi dovuti variano da 30 euro per le controversie di valore basso fino a 1.500 euro per controversie il cui valore supera 200 mila euro (vedi Tabella allegata al presente articolo).
Gestione del mancato pagamento
Si ricorda, inoltre, che in c