I contribuenti forfetari non sono soggetti alle ritenute alla fonte sui ricavi o compensi incassati. Può succedere però che nel corso del periodo d’imposta subiscano le ritenute che la banca o la Posta deve effettuare in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni relative al risparmio energetico e di recupero edilizio.
Contribuenti forfetari: non assoggettamento a ritenute dei ricavi o compensi
Come noto i contribuenti forfetari non subiscono le ritenute alla fonte sui ricavi o compensi incassati.
Secondo l’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014:
“I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Come precisato anche con Circolare 4 aprile 2016, n. 10, la disposizione trova la sua ragione “nell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva”: se il contribuente in regime forfetario assoggettasse ricavi o compensi a ritenuta, si troverebbe in una posizione creditoria “strutturale” verso l’Erario per effetto delle ritenute d’acconto.
Si pensi ad esempio ad un professionista forfetario che sui compensi percepiti subisse ritenute in misura pari al 20%, a fronte di un’imposta sostitutiva pari al 15%, applicata al reddito: l’imposta sostitutiva risulterebbe sistematicamente di importo inferiore rispetto alle ritenute subite.
Rilascio apposita dichiarazione
Il citato comma 67 dispone inoltre che al fine di non subire ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta:
- i contribuenti forfetari sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione;
- dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Per la dichiarazione relativa al non assoggettamento a ritenuta non sono previste particolari formalità, e può essere riportata direttamente in fattura; pertanto sul