Una sentenza della Cassazione conferma l’applicazione del “favor rei” anche nella ipotesi di compensazione dei crediti oltre il tetto massimo previsto per legge.
Limite massimo alle compensazioni di un credito: il principio del favor rei
L’applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole, nota come “favor rei” è un principio generale che vale per le sanzioni tributarie.
Ulteriore dimostrazione è data dalla fattispecie di cui ci occupiamo in questo contributo.
Al fine di evitare un eccessivo squilibrio tra le entrate fiscali e le previsioni di gettito fiscale annuale, il Legislatore ha introdotto un limite massimo alle compensazioni e rimborsi di imposte.
Tale limite è individuato dall’art. 34 della L. 388/2000, in importi che sono stati modificati nel tempo.
In particolare:
- dall’ 1/1/2001, esso è pari a euro 516.456,90;
- dall’ 1/1/2014, a 700.000,00;
- dall’ 1/1/2020, a euro 1.000.000,00;
- dall’ 1/1/2021, a euro 2.000.000,00.
L’art. 13 comma 4 del D. Lgs. n. 471/97 punisce la compensazione di un credito esistente oltre il limite ex art. 34 della L. 388/2000 nella misura del 30%.
E se il contribuente in un anno supera il tetto di compensazione ma non quello superiore previsto nell’anno successivo?
La domanda che ci si pone è cosa può succedere, ai fini sanzionatori, al contribuente che in un determinato anno ha sforato il tetto, ma non per il maggiore importo stabilito per un anno successivo.
E’ il caso, esemplificando, di un contribuente che nel 2019 ha compensato un importo di 800.000 euro (superiore quindi al limite vigente in quell’anno): poiché il tetto è stato poi innalzato a un milione di euro, potrebbe ricevere la sanzione?
La risposta è ovviamente negativa, posta la generale applicabilità del principio di legalità (c.d. “favor rei”), di cui all’articolo 3, del Dlgs 472/1997.
Il parere della Cassazione
Tale affermazione è stata condivisa, da ultimo, anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 35385/2022.
Anche secondo i giudici, ai fini dell’irrogazione della sanzione per omesso versamento, si applica il principio del favor rei, con la conseguenza che, qualora successivamente all’utilizzo del credito in compensazione sia stato innalzato il limite massimo di crediti IVA compensabili, la sanzione dovrà essere determinata facendo riferimento al maggior limite.
“L’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole al contribuente”.
A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 5 dicembre 2022