La legge di riforma della giustizia e del processo tributario reintroduce la prova testimoniale scritta come strumento istruttorio a disposizione della Corte di giustizia tributaria.
L’ammissibilità della prova testimoniale scritta potrà riequilibrare i rapporti di forza all’interno della procedura di accertamento, ove il giudice ne dovesse riconoscere l’insostituibile valore probatorio e consentirne la fornitura e l’utilizzazione.
Argomenti trattati:
- La norma
- I limiti della prova testimoniale
- Le modalità di acquisizione della prova testimoniale
- La procedura di acquisizione della prova testimoniale
- Conclusioni
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La norma
La novella legislativa reintroduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale in forma scritta, eliminando il divieto che era presente nel D.lgs. 546/1992.
Vediamo cosa stabilisce la norma e la forma prescritta.
La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. |
I limiti della prova testimoniale
La prova testimoniale è ammessa in forma scritta. È soggetta a due limiti oggettiv