Dopo due anni di effettiva sospensione delle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria riteniamo che la “ruggine” abbia interessato anche i professionisti alle prese con il processo tributario telematico.
Per questa ragione Commercialista Telematico propone una serie di interventi che, “praticamente”, metteranno a fuoco i tratti salienti del procedimento processuale ormai completamente digitalizzato.
La difesa del contribuente che ha ricevuto un atto impositivo, avviso di accertamento o cartella di pagamento, avverso il quale si intende proporre ricorso comincia con la notifica di quest’ultimo nei confronti dell’ente impositore. Con la modalità “analogica”, ossia cartacea, ormai in soffitta da quasi tre anni, l’armamentario del difensore tributario non può prescindere dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), vero e proprio “snodo” per l’insorgenza e la prosecuzione del procedimento processuale.
La posta elettronica certificata come cardine del Processo Tributario Telematico (PTT)
Cominciamo col dire che la normativa in materia di processo tributario, per l’esattezza l’articolo 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, prevede che le comunicazioni relative al processo tributario sono effettuate (anche) mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC del difensore o delle parti indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
E qui la legge provvede a puntellare ulteriormente la rilevanza della PEC prevedendo che l’indicazione dell’