La Corte di Cassazione conferma che va calcolata l’incidenza dei costi nell’accertamento induttivo. Esame di un interessante caso di giurisprudenza…
I costi dell’accertamento induttivo: un caso di Cassazione
Il fatto di causa
Una srl impugnava l’avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, relativo all’anno di imposta 2007, scaturente da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
La Commissione Provinciale Tributaria di Roma accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate con sentenza che veniva annullata dalla Corte di Cassazione.
Riassunto il processo, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio ritenendo legittimo l’avviso di accertamento induttivo giustificato dagli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza in ordine all’inattendibilità della contabilità.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi:
- con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 39 e 41 dPR 633/72 in relazione all’art 360 1° comma n. 3 e 5 c.p.c.; si sostiene che la CTR non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive della contribuente che facevano leva sulla insufficienza delle dichiarazioni del soggetto terzo nella cui disponibilità era stata rinvenuta la fattura in nero della società ricorrente a fondare l’accertamento induttivo in mancanza di altri pregnanti elementi.
Viene, inoltre, evidenziato che i giudici di appello, a prescindere della legittimità o meno dell’accertamento induttivo, non hanno tenuto conto delle componenti negative del reddito accertato extracontabilmente;
- con il secondo motivo si deduce violazione deduce la violazione dell’art 360 1° comma nr. 3 e artt. 2727 e 2729 e 2967 cc non avendo la CTR fatto buon governo dei principi del riparto della prova, omettendo di rilevare che il metodo di determinazione dei ricavi e di individuazione della evasione Iva in base all’annotazione su un registro di un soggetto estraneo alla società era viziato in origine in quanto privo di riscontro.
Il pensiero della Corte sulla gestione dell’accertamento induttivo
Per la Corte, il primo profilo del primo motivo e il secondo motivo da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
La CTR ha dato conto della genesi della pretesa fiscale di tipo induttivo: in particolare, nell’ambito della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza presso i locali della C., sono stati rinvenuti sulla persona di A.E. scritture extracontabili chiare e dettagliate circa la vendita in nero del materiale ferroso da parte della società.
“Dunque l’accertamento induttivo si fonda su una contabilità in nero precisa ed inequivoca dove sono state annotate per l’anno 2007 operazioni << con indicazione delle date, del peso e della qualità del materiale ferroso trasportato..nonché le somme ricevute in corrispettive per la vendita in nero del materiale stesso>>; è inoltre emersa, sempre secondo quanto affermato dalla CTR, << la corrispondenza tra i dati riportati sui documenti di trasporto acquisiti dalla Guardia di Finanza e le operazioni di trasporti relative alle suddette cessioni non contabilizzate ai fini delle imposte dirette e indirette>>”.
I giudici di seconde cure hanno, quindi, correttamente applicato g