Il vigente ordinamento configura differenti tipologie di diritto di accesso, la cui ratio è riconducibile al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. La presenza di vari istituti in tema di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) può ingenerare difficoltà nell’individuazione, da parte del cittadino, dell’istituto giuridico di riferimento. La struttura alla quale va presentata l’istanza è l’ufficio presso il quale il documento è materialmente conservato ovvero il dato o l’informazione sono detenuti.
La richiesta presentata ad una struttura diversa da quella che detiene il documento va da quest’ultima trasmessa tempestivamente a quella competente, informando della trasmissione il richiedente.
Il rimborso dei costi è a carico del richiedente; l’ammontare degli stessi deve essere prospettato prima dell’attività di riproduzione dei documenti e corrisposto antecedentemente o contestualmente all’evasione della richiesta.
Il presente contributo vuole fornire chiarimenti sulla trattazione delle istanze di accesso nonché illustrare gli istituti di tutela giustiziale e giurisdizionale attivabili dal richiedente in caso di diniego all’ostensione dei documenti richiesti.
Accesso documentale
L’accesso documentale, consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria [1]situazione giuridicamente rilevante; l’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).[2]
È il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
I legittimati a tale richiesta sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale legato al documento per il quale è richiesto l’accesso. [3]
Anche le pubbliche amministrazioni possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Per interessati si intendono tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990).
Il soggetto richiedente, deve poter vantare un interesse non solo serio e non emulativo, ma anche personale e concreto, ossia ricollegabile alla sua persona sulla base di uno specifico rapporto, in quanto connesso ad una situazione di cui l’istante medesimo è portatore e che l’ordinamento qualifica meritevole di tutela.
Ai sensi dell‘articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, non sono ammesse richieste finalizzate ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
L’accesso documentale può riguardare i documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e a tal fine è necessaria la presentazione di un’istanza motivata.
L’Ufficio competente, una volta verificata la richiesta[4], deve dare comunicazione ad eventuali controinteressati[5], i quali entro 10 giorni posso presentare motivata opposizione.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso è notificato uno specifico atto con l’indicazione del responsabile e la sede presso cui prendere visione dei documenti ovvero ottenerne copia.[6]
In caso di rigetto l’interessato può proporre ricorso al Tar[7].
Nel pro