Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ha introdotto il c.d. temporary framework, dichiarando compatibili col mercato interno quegli aiuti di Stato tesi a porre rimedio a calamità naturali nonché a situazioni di grave turbamento dell’economia.
Ma cosa si intende esattamente per temporary framework? Quali sono gli aiuti di Stato da poter prendere in considerazione?
Cos’è il temporary framework
Il Temporary Framework si basa sull’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che, al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (esimendo, dunque, tali tipi di aiuti dall’obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE); e, al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).
(Per approfondire…“DL Rilancio: regole generali delle nuove agevolazioni nel rispetto del quadro EU sugli aiuti di Stato” di Vito Dulcamare)
Il temporary framework non sostituisce ma integra gli altri strumenti consentiti di intervento pubblico sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.
Si richiama, in particolare, a tal proposito, il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.
Si richiama inoltre la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE e Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.
Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).
Temporary framework: il quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato nell’emergenza Covid
Le misure di sostegno alle imprese adottate in Italia dai decreti legge di marzo-maggio, sono, in prevalenza, di carattere straordinario e temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) e autorizzate dalla Commissione UE alla luce del nuovo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni).
Per aiutare l’economia dell’UE e le iniziative dei diversi Stati membri nell’attuale situazione, la Commissione europea ha dunque adottato, il 19 marzo 2020, un nuovo Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato, volto a consentire agli Stati membri di approntare misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.
La Comunicazione citata segue e implementa le prime indicazioni già fornite dalla Commissione nella Comunicazione “Rispos