Si richiama una sentenza della Cassazione che escluderebbe l’ipotesi di reato per l’azienda, seppure in crisi, che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali.
E’ di particolare interesse – in questo particolare difficile momento – la sentenza della Corte di Cassazione n.11258 del 2 aprile 2020, secondo cui l’oggettiva impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute contributive non rileva ai fini del reato.
Omesso versamento contributi previdenziali: il fatto
La Corte d’appello di Trento – sez. dist. di Bolzano -, accogliendo in parte il gravame proposto, per quanto qui interessa, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato, in ordine ad alcuni episodi, non ancora prescritti, di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società di cui egli era legale rappresentante.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione degli artt. 42 codice penale e 533, comma 1, 546, comma 1, lett. c), 238 bis e 236 codice procedura penale, nonché il vizio di motivazione.
Il pensiero della Cassazione: ricorso ammissibile
Per la Corte, il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Diversamente da quanto osserva il ricorrente:
“la Corte territoriale ha dato esaustiva e logica motivazione circa l’irrilevanza della crisi economica della società di cui l’imputato era legale rappresentante in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice che punisce il mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, senza che inducesse in contrario avviso l’apparentemente diverso accertamento compiuto con la sentenza passata in giudicato invocata dall’appellante.
La situazione di crisi economica rappresentata dal ricorrente – trascinatasi per anni – non potrebbe infatti integrare gli estremi della forza maggiore, né escludere l’elemento soggettivo, a nulla peraltro rilevando, rispetto al giudizio sulla consumazione del reato, le successive condotte volte a dilazionare il debito contributivo”.
Il richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità
Per gli Ermellini, in particolare, la sentenza impugnata richiama e correttamente applica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
“essendo pacifico che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463 del 1983, conv. ne