Congedi parentali e permessi 104 per Covid-19: le istruzioni

A seguito del Decreto Cura Italia l’INPS specifica come accedere alle domande per i congedi previsti per i genitori lavoratori durante l’emergenza Coronavirus.
Inoltre, spieghamo anche come gestire i permessi maggiorati ex Legge n. 104/1192.

Congedi parentali e permessi 104Congedi parentali e permessi L. 104: premessa

Il Decreto Legge Cura Italia, D.L. n. 18/2020, emanato in considerazione della grave emergenza Covid-19, ha introdotto un particolare strumento che riesce a contemperare le esigenze di vita e lavoro dei genitori che siano anche lavoratori, ma anche di chi assiste familiari disabili.

In particolare, il primo di tali strumenti non è riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti, ma a una serie più ampia di lavoratori.

Per fornire le apposite istruzioni è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 45 del 30 marzo 2020.

 

Congedi parentali per emergenza Covid-19: caratteristiche

L’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto uno specifico congedo indennizzato per la cura dei minori, considerato il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Chi può accedere

Tale congedo può essere fruito da lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
     
  • iscritti alla Gestione Separata;
     
  • autonomi iscritti all’INPS;
     
  • dipendenti del settore pubblico.

 

In alternativa a tale congedo è prevista la possibilità di accedere a un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

 

Le caratteristiche

Vediamo meglio le caratteristiche del congedo:

  • può essere fruito sia in maniera continuativa che frazionata;
     
  • può essere fruito per al massimo a 15 giorni complessivi a partire dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi;
     
  • è riconosciuto ad un solo genitore per ciascun nucleo familiare;
     
  • riconosciuto per i figli di età non superiore a 12 anni, se indennizzato;
     
  • è riconosciuto anche per i figli con età compresa tra 12 e 16 anni (per i lavoratori dipendenti).
    In tal caso il congedo non è indennizzato e non viene previsto il riconoscimento di contribuzione figurativa (ma resta fermo il divieto di procedere al licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro);
     
  • riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori;
     
  • è possibile fruirne anche qualora i genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia sulla base della normativa riguardante il congedo parentale;
     
  • può essere frazionato, ma solo in intere giornate (non in modalità oraria).

 

Esclusioni

Per accedere a tale misura:

  • all’interno del nucleo familiare non deve essere presente un altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. NASpI o CIG) oppure di un altro genitore disoccupato o non lavoratore;
     
  • non deve essere richiesto congiuntamente il bonus baby-sitting, in quanto quest’ultimo è previsto solo in alternativa al congedo Covid-19.

 

La misura

La misura dei congedi parentali cambia a seconda del lavoratore richiedente e anche sulla base della specifica situazione familiare.

In particolare per i lavoratori:

  • dipendenti del settore privato e del settore pubblico si riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione nel caso in cui esso sia richiesto per un figlio fino a 12 anni di età, mentre per i figli con età compresa tra 12 e 16 anni non è prevista l’indennità;
     
  • iscritti alla Gestione Separata l’indennità sarà pari al 50% di 1/365esimo del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata per determinare l’indennità di maternità.
    Inoltre essendo stata ampliata la possibilità per tali soggetti di avvalersi del congedo ordinario, in tal caso ci si vedrà riconoscere un’indennità pari al 30% di 1/365esimo del reddito, per i figli fino a tre anni di età;
     
  • autonomi iscritti all’INPS, l’indennità spettante è calcolata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro svolto, per i figli fino a 12 anni di età.

 

La domanda

Dipendenti privati

I genitori che siano dipendenti privati, in presenza delle condizioni previste dalla legge per:

  • congedi indennizzati (per figli fino a 12 anni) devono presentare l’apposita domanda all’INPS e al datore di lavoro (seguendo le normali procedure per il congedo parentale);
     
  • congedi non indennizzati (per figli con età compresa tra 12 e 16 anni), è necessario inviare la richiesta solamente al proprio datore di lavoro;
     
  • lavoratori che abbiano già presentato una domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non sarà necessario inviare una nuova domanda di congedo all’INPS, in quanto tali giorni di congedo parentale fruiti a partire dal 5 marzo 2020, saranno considerati d’ufficio dall’INPS come congedo Covid-19.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Sarà poi onere del datore di lavoro inserire le giornate di congedo fruite, e comunicarle all’INPS con il flusso Uniemens, avvalendosi dei codici evento appositi. Sarà possibile richiedere l’indennità in due differenti modi:

  • a conguaglio: in tal caso il datore di lavoro dovrà anticipare per conto dell’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione;
     
  • pagamento diretto: in questo caso l’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS.

 

Dipendenti pubblici

In tal caso non ci sarà necessità di inviare domanda all’INPS, in quanto sarà a cura della Pubblica Amministrazione la gestione della relativa indennità.

 

Iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi iscritto all’INPS

In tal caso, considerato l’ampliamento per tali soggetti del diritto ai congedi parentali:

  • bisognerà inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale, per i lavoratori iscritti alla GS con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19;
     
  • bisognerà inoltrare domanda all’INPS per richiedere il congedo COVID-19, per i genitori iscritti alla GS che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sui congedi parentali e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Si ricorda inoltre che per accedere a tale strumento, non è prevista la sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo comunque la necessità di iscrizione esclusiva nella Gestione Separata e per i lavori autonomi di iscrizione nella gestione previdenziale Inps di appartenenza.

 

Congedi parentali per figli con gravi disabilità

Il Decreto Cura Italia ha previsto ulteriori congedi per i lavoratori dipendenti che – ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 – abbiano un figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992; tali soggetti avranno diritto ad un prolungamento dei congedi parentali per un massimo di 3 anni comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

 

Estensione permessi ex L. n. 104/1992

L’articolo 24 del Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla Legge n. 104/92, articolo 33, commi 3 e 6, prevedendo ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e di aprile 2020.

In conseguenza di ciò, i soggetti che hanno diritto ai permessi in questione potranno godere – in aggiunta ai 3 giorni mensili previsti dalla Legge 104 – di ulteriori 12 giornate lavorative di permesso che potranno essere fruite nell’arco dei mesi di marzo e di aprile.

I 12 giorni potranno essere fruiti:

  • consecutivamente nel corso di un solo mese;
     
  • in via frazionata giornaliera;
  • con frazionamento orario. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori dodici giornate di permesso, bisognerà fare riferimento agli algoritmi di calcolo di cui ai Messaggi nn. 16866/2007 e 3114/2018.

Si ricorda che i tre giorni “canonici” spettanti mensilmente, dovranno essere necessariamente fruiti in quel preciso mese, pena la perdita dei permessi medesimi: ad esempio, i tre giorni spettanti nel mese di aprile, devono essere fruiti necessariamente nel mese di aprile, ai quali si potranno aggiungere gli altri giorni aggiuntivi di cui al D.L. n. 18/2020.

 

La domanda

Due sono le casistiche per la fruizione dei permessi aggiuntivi per assistenza ai disabili, ossia:

  1. se il lavoratore è già in possesso del provvedimento di autorizzazione valido per i mesi di marzo e aprile, egli non sarà tenuto a presentare una nuova domanda.
    In tal caso i datori di lavoro dovranno considerare validi tutti i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Sarà a cura del datore di lavoro comunicare all’INPS le giornate di congedo fruito dai lavoratori avvalendosi del flusso Uniemens, inserendo all’interno i codici evento appositamente istituiti da parte dell’INPS;
     
  2. in caso di assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, la domanda dovrà essere inviata da parte del lavoratore dipendente seguendo le modalità già previste per la domanda ex L. n. 104/1992, art. 33, commi 3 e 6.
    Tale provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido da parte del datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda, purché rientrino nei mesi di marzo ed aprile.

 

L’accesso alla domanda

Come specificato dal Messaggio INPS n. 1416 del 30 marzo 2020, per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al Messaggio n. 1381/2020, cosicché sarà necessario seguire la procedura ordinaria. La procedura per la richiesta prevede l’accesso sul sito INPS (accedendo con SPID, CIE, CNS o PIN dispositivo).

A questo punto basterà andare nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, oppure “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Disabilità”. Alternativamente è possibile chiedere assistenza al Contact center integrato, o ancora al Patronato.

 

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A cura di Antonella Madia

Lunedì 6 aprile 2020