Una delle principali semplificazioni fiscali previste per il 2020 è la nuova periodicità dell’esterometro, che diventa trimestrale.
In questo articolo analizziamo cosa cambia, come vanno gestite le ultime comunicazioni del 2019 e ripassiamo il rapporto fra esterometro e fattura elettronica
Come è noto, è stato definitivamente approvato il decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell’iter parlamentare di approvazione.
Le novità fiscali di interesse per tutti i contribuenti, sono numerose.
La maggior parte di esse troverà applicazione dal prossimo anno, ma già con riferimento al periodo di imposta 2019.
Il testo definitivo del decreto risulta sicuramente migliorato rispetto alla versione originaria, oggetto delle successive modifiche.
Tuttavia, nonostante i miglioramenti, il quadro generale di riferimento risulta comunque più complicato rispetto al passato, ed i contribuenti saranno tenuti ad un ulteriore sforzo.
Esterometro: la nuova periodicità trimestrale
La comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, deve essere effettuata con periodicità trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
In precedenza la comunicazione doveva essere effettuata mensilmente.
In particolare, secondo l’art. 1, comma 3 – bis del decreto legislativo n. 127/2015, la trasmissione dei dati doveva essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Si tratta di una delle poche semplificazioni previste dal provvedimento in rassegna.
A seguito della novità, applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i contribuenti saranno tenuti ad effettuare al massimo quattro comunicazioni l’anno e non più dodici. Resta ferma la regola generale che, in mancanza di operazioni nel periodo di riferimento, il contribuente non sarà tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
Esterometro trimestrale: prossime scadenze
In base alla novità in rassegna, il primo invio trimestrale dovrà essere effettuato entro il 30 aprile del 2020, con riferimento ai dati relativi ai primi tre mesi del nuovo anno.
Invece, i dati relativi al mese di dicembre 2019 dovranno continuare ad essere trasmessi secondo la “vecchia” periodicità: la scadenza da osservare è il prossimo 31 gennaio 2020.
Le fatture elettroniche e la “sostituzione” dell’esterometro
E’ già stato anticipato come la mancanza di operazioni da e verso l’estero, cioè la mancanza di dati da comunicare, non fa scattare alcun obbligo. In buona sostanza non è necessario effettuare alcuna comunicazione negativa.
Tuttavia, soprattutto nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere occasionalmente operazioni verso l’estero, potrebbe essere utile, sia pure facoltativamente, emettere la fattura in formato digitale.
In questo caso, la possibilità per l’Agenzia delle entrate, di acquisire i dati dell’operazione direttamente, tramite il Sistema di Interscambio, farà venire meno l’obbligo di comunicare le informazioni per il tramite dell’esterometro.
La medesima soluzione può essere adottata, ad esempio, con riferimento alle fatture cartacee provenienti dall’estero.
Se, ad esempio, il soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello Stato, deve emettere un’autofattura con riferimento ad una prestazione di servizi territorialmente effettuata in Italia, può generare un documento in formato digitale, anziché in formato analogico.
Anche in tale circostanza l’Agenzia delle entrate può acquisire autonomamente i dati transitati nel Sistema di Interscambio e il soggetto passivo Iva stabilito in Italia è esonerato, in questo caso, dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.
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A cura di Nicola Forte
Martedì 7 gennaio 2020