La riduzione del premio INAIL di cui alla L. n. 147/2013 continua a essere valida per specifici settori per i quali la revisione delle tariffe non è ancora avvenuta.
Tra questi soggetti rientrano il comparto scuole, quello delle lavorazioni soggette a raggi X o a sostanze radioattive, ma anche per il settore agricolo, con riferimento alle lavorazioni soggette a contribuzione unificata INPS.
Per quest’anno la riduzione è fissata così al 15,24%, come chiarito anche da una recente Circolare INAIL .
Il rinnovamento delle Tariffe INAIL 2019 e la riduzione prevista dalla L. n. 147/2013
La L. n. 147/2013, articolo 1, comma 128, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2014 sia stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento ai premi e contributi oggetto di riduzione.
A sua volta, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2014, è andato a ridefinire le specifiche modalità di applicazione, con riduzione della percentuale, per l’anno 2014.
La vicenda si è poi ulteriormente evoluta con quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016, e con la conseguente Determinazione del presidente dell’INAIL n. 307/2016, contenente le modalità applicative con il calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per gli anni 2017-2018-2019, così come gli i