Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle società, assume rilievo l’individuazione della residenza. Nel manuale sui controlli diramato dalla Guardia di Finanza – circolare n.1/2018 – al fine di determinare la residenza a fini fiscali di una società in Italia, è sufficiente accertare la ricorrenza di uno solo dei criteri di collegamento individuati dalla legge, ossia la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale, per la maggior parte del periodo d’imposta
Premessa: l’accertamento della reale residenza societaria
Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle società assume rilievo l’individuazione della residenza.
Come è noto, le norme di riferimento in tema di residenza fiscale delle entità societarie sono rappresentate dagli artt. 5, comma 3, lett. d) e 73, comma 3, del T.U.n.917/86.
Cosi indicato nel manuale sui controlli diramato dalla Guardia di Finanza – circolare n.1/2018 – al fine di determinare la residenza a fini fiscali di una società in Italia, è sufficiente accertare la ricorrenza di uno solo dei criteri di collegamento individuati dalla legge, ossia la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale, per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non è, pertanto, rilevante che la società sia stata costituita (ed abbia la sede legale) all’estero, se la stessa ha nel territorio dello Stato la sede amministrativa o l’oggetto principale, potendosi, dunque, verificare il caso di società formalmente estere, ma fiscalmente residenti in Italia.
In pratica, la definizione fiscale di residenza per i soggetti diversi dalle persone fisiche è sostanzialmente coincidente con quella civilistica.
Va ricordato, altresì, che in tema di residenza fiscale di società o enti sono stati introdotti due commi aggiuntivi all’art. 73 del TUIR (5-bis e 5ter), con i quali il legislatore ha stabilito una presunzione (relativa) di residenza nel territorio dello Stato per le entità che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia.
L’attrazione presuntiva in Italia della sede dell’amministrazione avviene se, alternativamente, tali enti e società:
- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composti in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.
Il comma 5-ter, dell’art. 73, del TUIR, stabilisce che, per la verifica del requisito del controllo, occorre considerare la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Un ulteriore meccanismo presuntivo è disciplinato dall’art. 73, comma 3, del TUIR, con lo scopo di attrarre a imposizione in Italia anche i trust istituiti in determinati Paesi o territori, allorquando sussistano, alternativamente, le seguenti condizioni:
- residenza fiscale in Italia di