analizziamo il caso del contribuente italiano che per motivi di lavoro fa rifornimento all’estero: come va gestita la documentazione fiscale per dedursi il costo sostenuto? E le altre spese all’estero per alberghi, ristoranti, noleggi di auto, conferenze, fiere, pedaggi autostradali, manutenzioni su autovettura, spese per omaggi a terzi?
Dall’1 luglio 2018, salvo proroga, la scheda carburante o carta carburanti, che era stata introdotta dall’art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 31, come documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione Iva e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti, sarà definitivamente abrogata, e, quindi, da tale data, si dovrà fare riferimento solo ai cosiddetti pagamenti posti in essere con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate (e con richiesta della fattura elettronica, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’art. 22 del decreto Iva).
Ne deriva, pertanto, come regola, che le spese sostenute per l’acquisto di carburante:
- sono deducibili solamente se documentate con carte di credito, di debito o prepagate;
- medesimi oneri e obblighi ai fini della detraibilità Iva;
tenendo presente, come accennato, che oltre all’obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante, sussiste anche l’onere dell’emissione della fattura elettronica per i benzinai e, dal 1° gennaio 2019, per poter abolire lo “spesometro” – questo della fattura elettronica – risulterà essere un adempimento generalizzato.
Ma in un certo senso, l’abolizione della “scheda carburante”, n