C’è grande interesse per i bitcoin e per tutte le criptovalute: il mercato è esploso ed è a rischio bolla, ma attira tanti investitori; analizziamo i profili fiscali aggiornati per chi specula in bitcoin, con particolare attenzione a plusvalenze e minusvalenze.
Il tema dei bitcoin, nelle ultime settimane, è diventato molto di “moda”.
La prima Risoluzione Agenzia delle Entrate in tema di bitcoin e criptovalute
L’Agenzia delle Entrate, il 2 settembre 2016, aveva comunque già pubblicato la Risoluzione n. 72/E, che costituisce il primo e unico documento “ufficiale” in tema di criptovalute.
La Risoluzione risponde ad un’istanza di interpello da parte di una Società di capitali intenzionata ad eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto e vendita di bitcoin.
Più precisamente, la Società interpellante chiedeva di conoscere:
- il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette;
- e se, in relazione a tale attività, la Società dovesse porre in essere gli adempimenti prescritti per i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’istanza, ha innanzitutto richiamato le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 22 ottobre 2015, C-264/14 ed ha accolto la soluzione prospettata dalla Società interpellante ai fini del trattamento IVA da applicare alle operazioni di acquisto e cessione di bitcoin.
La Decisione, pur non entrando nella qualificazione giuridica delle criptovalute, si è dunque basata sul presupposto che l’esenzione Iva deve essere interpretata alla luce dell’articolo 135 della direttiva Iva 2006/112/CE.
Nonostante l’assenza di corso legale, la Corte Europea aveva infatti già in passato (Sentenza 7/78 Thompson et al., relativa ai krugerrand) constatato come il concetto di mezzo legale di pagamento e l’equivalenza alla moneta siano riferiti all’accettazione di tali strumenti in un mercato monetario, anche in presenza di dubbi sulla validità del corso legale.
La sentenza della Corte ha quindi concluso come segue.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c),