Torna il modello F24 cartaceo per i contribuenti senza partita IVA anche per importi superiori a 1.000 €

dal 3 dicembre 2016 i contribuenti non titolari di partita IVA possono versare le imposte e le tasse col modello F24 cartaceo: ecco le nuove regole per il versamento vecchia maniera; la prima prossima scadenza massiva per versare col modello cartaceo sarà il 16 dicembre, scadenza IMU – TASI

F24_immagineL’art. 7-quater, comma 31, inserito in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, in L. n. 225 dell’1 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. n.282 del 2 dicembre 2016, abroga la lettera c), dell’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In pratica, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del provvedimento di conversione (3 dicembre 2016) in presenza di F24 a debito (da pagare, senza compensazioni), i soggetti non titolari di partita Iva potranno provvedere al pagamento nella vecchia maniera, cioè con l’F24 cartaceo, anche per importi superiori a 1.000 €. Resta ferma la possibilità di utilizzare i canali telematici (Entratel/fisconline/remote-home banking).

 

Il modello F24

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Il modello unificato consente al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

 

La norma di partenza

Per effetto di quanto previsto dall’art.11, comma 2, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, conv. in L. n.89 del 23 giugno 2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

 

L’ambito soggettivo della norma investiva e per certi versi investe ancora i contribuenti non titolari di partita Iva che i soggetti titolari di partita Iva.

Se i contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia), una banca, o un ufficio postale ( il versamento può essere effettuato in contanti o presso le banche con assegni bancari e circolari, presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari, presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat, presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat), tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica1.

I versamenti online possono essere effettuati direttamente (mediante il servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ovvero mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking – Cbi – offerti dal sistema bancario), oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf…) che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito gratuitamente dall’Amministrazione Finanziaria o che si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.

E’ obbligatorio l’utilizzo del canale Entratel per gli intermediari, le banche e le poste, i sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 dipendenti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato e, per i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

E’ facoltativo l’utilizzo del canale Fisconline per i sostituti d’imposta, che presentano il modello 770 per meno di 20 dipendenti, e tutti gli altri contribuenti, non obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

I servizi per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche sono: F24 ON LINE; F24 WEB; F24 CUMULATIVO.

Pertanto, a partire dall’1 ottobre 2014, cosi come si legge nel sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio F24 cumulativo (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio F24 addebito unico (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)

  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

I soggetti non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione)

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:

  • F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni…), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

  • utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Gli obblighi introdotti dal D.L. n. 66/2014 si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare:

  • modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali;

  • esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

I versamenti telematici si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulta aperto, presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l’intero saldo dovuto, l’intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.

L’approdo del D.L. n. 193/2016

Come abbiamo anticipato, l’art. 7-quater, c. 31, inserito in sede di conversione del D.L.n.193/2016, in L. n. 225 del 1 dicembre 2016, n. 225, abrogando la lettera c, dell’articolo 11, comma 2, del D.L.n.66 del 24 aprile 2014, conv., con modif. in L. n. 89 del 23 giugno 2014, consente a decorrere dal 3 dicembre 2016, ai soggetti non titolari di partita Iva, in presenza di F24 a debito, senza compensazioni, di provvedere al pagamento con l’F24 cartaceo, anche per importi superiori a 1.000€.

Resta ferma la possibilità di utilizzare i canali telematici.

Nulla cambia per i soggetti titolari di partita Iva, che continueranno ad essere assoggettati all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

12 dicembre 2016

Gianfranco Antico

1 Per alcune eccezioni si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 30/E del 29 settembre 2006 e n.27/E del 19 settembre 2014.