L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, detta le prime istruzioni operative in merito alle ritenute sugli appalti. Nella circolare vengono definiti l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, le cause di esonero per cui è necessaria la presentazione del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), il divieto di compensazione, l’invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente, la sospensione dei pagamenti da parte del committente. In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Riguardo l’estensione del reverse charge, questa è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione di estensione da parte della Commissione Europea.
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