Riforma dello Statuto del contribuente: tenuta delle scritture contabili non oltre dieci anni

In tema di conservazione delle scritture contabili, le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 8 dello Statuto del contribuente, rafforza il principio secondo il quale un accertamento e, conseguentemente, una pretesa non può essere fondata su dati e documenti la cui tenuta non è più obbligatoria. Grazie a due novità previste dalle disposizioni, di cui all’art. 7-quinquies della legge 212/2000, come introdotto dal comma 1, lett. g) dell’art. 1 del Dl 219/2023, pubblicato nella GU n. 2 del 3/01/2024 e dalle disposizioni del comma 5 dell’art. 8 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), sono inutilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre un massimo di trenta giorni (salvo proroga) dall’inizio della verifica o in violazione di legge, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale dei tributi; la tenuta delle scritture contabili non può eccedere il termine di dieci anni.

09 febbraio 2024