Professionisti: per i legali divieto di compensazione con il cliente

E’ soggetto a sospensione il legale che compensa dare e avere con il cliente. La fattispecie non configura le ipotesi autorizzate dal codice deontologico forense: consenso del cliente, liquidazione giudiziale o richiesta accettata. L’avvocato deve mettere subito a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di quest’ultima e a rendergliene conto a pena d’illecito deontologico (sentenza 121/23 Consiglio nazionale forense).