INPS: chiarimenti sull’esonero contributivo previsto dal decreto Agosto

L’INPS – messaggio n. 4781 – riferendosi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal decreto Agosto, a favore delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione COVID-19, ha chiarito che per usufruire dell’esonero è necessario inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno essere dichiarate: le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020; la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione a carico del datore di lavoro calcolata sulla predetta retribuzione; l’importo dell’esonero. L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di 4 mesi.